Roma - Si è tenuta lo
scorso 15 novembre, dinanzi alle sezioni unite
della Corte di Cassazione, l'udienza di discussione
del ricorso presentato da Telecom Italia contro
la sentenza con cui il Consiglio di Stato
aveva confermato la poderosa sanzione, pari
a 115 milioni di euro, irrogata all'ex monopolista
dall'Antitrust per abuso di posizione dominante
a danno di concorrenti e consumatori.
Tutto aveva avuto inizio con
la gara Consip 2002 per la fornitura di servizi
telefonici alla pubblica amministrazione,
per la quale Telecom Italia era stata sanzionata
per aver presentato un'offerta ritenuta anticoncorrenziale
in quanto contenente prezzi inferiori a quelli
applicati dalla stessa Telecom in regime wholesale
agli operatori, che in tal modo sarebbero
stati impossibilitati a partecipare in maniera
adeguata.
La multa inizialmente comminata
dal Garante della concorrenza ammontava a
152 milioni di euro. Su questa decisione era
però intervenuto il TAR del Lazio con
l'annullamento, in quanto non aveva rilevato,
nell'offerta dell'incumbent, intenti volti
all'illecito. Successivamente il consiglio
di Stato, condividendo la posizione dell'Antitrust,
ne aveva confermato il provvedimento, riducendo
però l'ammontare della sanzione alla
cifra di 115 milioni di euro. Telecom Italia
ha quindi ricorso dinanzi la suprema corte
contro quest'ultimo provvedimento. Il deposito
della decisione da parte delle sezioni unite
della Cassazione dovrebbe portare ad un definitivo
chiarimento, in merito alla competenza dell'Antitrust
di sanzionare le condotte anticoncorrenziali
di un operatore di telecomunicazione, competenza
che l'incumbent ritiene spetti in modo esclusivo
all'Autorità delle Comunicazioni.
Punto Informatico è riuscito
ad ottenere alcuni dettagli sull'udienza dall'avvocato
Carmelo Giurdanella, legale dell'associazione
per la tutela dei consumatori Cittadini Europei,
costituitasi in giudizio contro Telecom Italia.
Punto Informatico: Su cosa verteva
il ricorso di Telecom Italia?
Carmelo Giurdanella: la principale censura
mossa da Telecom alla sentenza del Consiglio
di Stato è relativa al difetto di giurisdizione
del Giudice Amministrativo. Secondo l'incumbent,
quest'ultimo non avrebbe potuto pronunciarsi
sulla sussistenza di un potere sanzionatorio
dell'Antitrust, poiché la carenza assoluta
di potere rientra nella giurisdizione del
Giudice Ordinario.
PI: E su cosa avete basato la
vostra replica alla censura di Telecom?
CG: Abbiamo osservato che in realtà
il Consiglio di Stato non si è pronunciato
sulla carenza di potere dell'Antitrust, ma
sulla violazione delle condizioni di esercizio
del potere, con specifico riferimento al rapporto
tra Antitrust e Agcom.
In altre parole non vi è dubbio che
l'Antitrust abbia, in generale, il potere
di sanzionare gli abusi di posizione dominante;
la pronuncia del Consiglio di Stato è,
invece, relativa all'ammissibilità
dell'esercizio di questo potere anche ove
il mercato di riferimento sia regolamentato;
attiene cioè al profilo delle condizioni
di esercizio del potere.
PI: Sembra più una questione
di definizione dei confini tra i poteri dell'Antitrust
e quelli di altre istituzioni, in questa fattispecie
dell'Agcom. Qual è il riparto di competenze
tra le due Authority?
CG: il ruolo dell'Agcom consiste nella regolazione
e cioè, essenzialmente, nell'adozione
preventiva di misure aventi un contenuto generale
nei confronti di tutti gli operatori economici
che agiscono nel settore; invece, l'intervento
ex post (innescato dalla denuncia delle imprese
danneggiate) dell'Autorità Antitrust
serve, grazie anche ai penetranti poteri di
indagine di cui essa è dotata, ad integrare
l'efficacia della regolazione nel contrastare
le pratiche anticoncorrenziali.
Insomma Antitrust e Agcom devono integrarsi
a vicenda, promuovendo rapporti istituzionali
di tipo cooperativo.
Fonte: Punto-informatico.it
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