Il fatto viene segnalato da
Aduc, che dà conto dell'accaduto:
"L'utente chiede, verbalmente e a mezzo
fax, che la Telecom proceda alla voltura dell'utenza
fino ad allora intestata al padre, appena
deceduto.
Passano mesi e nulla, dall'operatore solo
scuse, rinvii, rimpalli. Al che il Sig. Cerruti
(l'utente che ha denunciato il fatto, ndr)
decide di effettuare quello che propriamente
si chiama "eccezione di inadempimento"
ossia, in soldoni, "non ti pago finchè
non adempi alla tua prestazione". A questo
gesto segue un primo distacco della linea
con riattivazione successiva al pagamento,
e un secondo distacco arbitrario e ingiustificato.
Telecom, anziché volturare come richiestole,
sottopone poi alla firma dell'utente un "nuovo
abbonamento", con le conseguenze economiche
delle nuove attivazioni, e nuova liberatoria
al trattamento dei dati personali, anche per
usi commerciali e pubblicitari, senza far
menzione della possibilità di negare
il proprio consenso per usi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione del
contratto".
"Solo dopo la citazione
a giudizio - prosegue Aduc - la compagnia
si è finalmente decisa ad effettuare
la voltura richiesta.
Il Tribunale di Genova ha aspramente commentato
l'operato di Telecom, ritenendolo illegittimo
sotto vari profili. Ha definito "grave
e inammissibile" il ritardo alla volturazione
e ingiustificabili le scuse addotte consistenti
in "tempi tecnici necessari" definiti,
forse ironicamente, "ineffabili".
"Ancor più grave, sotto il profilo
della correttezza e della buona fede nell'esecuzione
del contratto è stato il tentativo
posto in essere da Telecom di imporre all'attore
la stipulazione di un contratto nuovo"
e ancora: "manifestamente ingannevoli"
i modi con cui "la stessa ha chiesto
la liberatoria al trattamento dei dati personali,
al fine di ottenere dal cliente un consenso
confuso e disinformato".
In assenza di danni patrimoniali,
il Tribunale di Genova ha ritenuto di condannare
Telecom Italia al pagamento della somma di
5mila euro per le spese legali e di altri
5mila per danno esistenziale (motivato dal
disturbo, e dal "turbamento di serenità"
patito dall'utente) "determinato dalla
mancanza di risposte chiare e affidabili,
dall'ostinata, esasperante inerzia "tecnica"
del soggetto da cui dipende la fornitura di
un servizio essenziale".
La sentenza del giudice ligure
riporta alla memoria un altro caso in cui
si è avuto, da parte del Gran Giurì,
il riconoscimento di un danno esistenziale:
in quel caso, l'operatore condannato fu Wind,
colpevole di aver provocato eccessivo stress
ad un utente per una tormentata operazione
di attivazione di tre linee telefoniche e
per alcuni addebiti non corretti.
D.B.
Fonte: Punto-informatico.it
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