Roma - I fatti
Livorno. Il Corriere (e non solo) ci narra
che otto ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, approfittando
dell'assenza dei genitori dalle rispettive
abitazioni, avrebbero pensato bene di videoriprendersi
in atti di contenuto sessuale e, poi, montare
i vari filmati. Consensualmente, come fanno
tanti adulti che realizzano filmini amatoriali,
e per una fruizione limitata al gruppo. Oggi,
la tecnologia lo rende assai più facile.
Non occorre andare, ad esempio, dal fotografo
per farsi sviluppare la pellicola. Basta avere
un banalissimo camera-phone e un computer.
I genitori di una ragazza (attrice,
produttrice o entrambe le cose, non si sa)
notano qualcosa di strano e, preoccupati per
le risposte evasive della figlia, decidono
di andare dalla Polizia. Vengono fuori i filmini.
Risultato: tre minori indagati per produzione
e detenzione di materiale pedopornografico.
La stampa, anche televisiva,
associa la notizia a quelle, dei giorni precedenti,
di pubblicazioni di clip su GoogleVideo, di
fatti di violenza sessuale commessi da minori
e di episodi di cd. "bullismo".
Non c'è molta pertinenza, per la verità,
ma l'accostamento è, a modo suo, uno
scoop in sé.
I fatti di Livorno sono ben diversi, per molti
privi di gravità sostanziale (atteso
che non c'è stata alcuna violenza o
vizio del consenso) e, però, paradossalmente
sanzionati in modo pesante. C'è perplessità,
più che indignazione e condanna.
Cosa dice la legge
La produzione e la detenzione di materiali
prodotti mediante l'utilizzo di minori è
reato. Non c'è dubbio. Ed è
pure un reato di una certa gravità,
con certe conseguenze di tipo "sociale"
(in parte, una "condanna a morte civile").
Lo prevedono gli artt. 600-ter e 600-quater
c.p. così come riformati dalla legge
38/2006. Le ulteriori conseguenze sono state
introdotte dalla medesima legge.
Contrariamente a quanto dice la stampa - e
a parte gli eventuali sconti per i minorenni
- la pena detentiva prevista per la produzione
di materiale va dai sei ai dodici anni (art.
600-ter, comma 1, c.p.); quella per la semplice
detenzione è sino a tre anni. Quindi,
si tratta di pene che, al di là dei
profili etici ed educativi della vicenda,
sono - come si potrebbe dire, "da adulti".
Pochi, forse, ricordano il disegno
di legge C4955. Ne ho parlato, l'anno scorso,
in due distinti contributi per Punto Informatico
(qui e qui). Tra le altre cose, con quel disegno
di legge si voleva introdurre un'ipotesi di
non punibilità (peraltro suggerita
a livello comunitario) nel caso di produttori
e detentori minorenni.
Nulla di strano. Nel nostro Paese, di regola,
l'età del consenso sessuale si raggiunge
a quattordici anni. Da ciò consegue
(dovrebbe conseguire) la non punibilità
di tutto quanto il minore faccia, di carattere
sessuale, sulla scorta di tale capacità..
Dopo qualche perfezionamento,
però, la norma è sparita e il
disegno di legge è diventato la legge
38/2006. Quella, in buona sostanza, che ha
inasprito parecchio il trattamento penale
in tema di pedofilia e pedopornografia ed
ha introdotto la punibilità per la
pedopornografia "virtuale".
Qualche mia breve riflessione
Fare il giudice non è un mestiere facile.
Uno dei motivi, a parte i miei limiti, per
cui ho deciso di non provarci.
Se i fatti si sono svolti come ci riferisce
la cronaca, dubito che i ragazzi indagati
possano essere, un domani, assolti pienamente.
La legge non lo consente. Certo, il rito penale
dei minori prevede vie d'uscita abbastanza
indolori (ad esempio, irrilevanza del fatto
e messa alla prova), ma non è mai una
passeggiata.
La perdurante punibilità
di certi fatti discende, probabilmente, dalla
considerazione che, comunque, il materiale
pedopornografico alimenta un mercato e scatena
pulsioni criminali. Lo dimostra la previsione
di una sanzione per la pedopornografia virtuale.
Il fatto è che se i materiali
rimangono nella disponibilità del minore,
questo pericolo non sussiste, è evidente.
Al di là di quello che
possiamo pensare della vicenda, di quale possa
essere l'età minima "giusta"
per il sesso, mi sembra che il nostro ordinamento
manifesti l'ennesima contraddizione, l'ennesimo
tabù a proposito di un argomento del
quale, al di là delle sanzioni, non
si vuole parlare veramente, anche quando riguarda
la sessualità propria degli adolescenti.
Avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it
www.minotti.net
Fonte: Punto-informatico.it
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