Roma - L'ANSA parla di una rete
P2P, il Corsera spiega che se si scarica senza
fini di lucro "va bene" e alcune
radio e telegiornali riprendono in questi
stessi termini la notizia di Punto Informatico
pubblicata lo scorso venerdì. Ce n'è
abbastanza per creare un caos mediatico senza
precedenti. Ma l'approfondimento giuridico
pubblicato da PI su una sentenza della Cassazione,
relativa a fatti avvenuti diversi anni fa,
non ha niente a che vedere con quanto circolato
negli ultimi due giorni.
Prima di tutto appare necessario
un chiarimento, che anche FIMI diffonde nelle
ore di questo piccolo delirio mediatico e
che corrisponde a quanto i lettori di PI già
sanno perfettamente, ovvero che scaricare
senza autorizzazione file protetti da diritto
d'autore non è legale: le normative
attuali prevedono che il semplice download
sia sanzionabile sul piano amministrativo
mentre la condivisione di materiali protetti
è a tutti gli effetti perseguibile
penalmente. Il fatto quindi che scaricare
file senza condividere non sia un reato non
è dunque una novità: è,
e rimane, un illecito. Che poi questo sia
difficilmente perseguibile è tutto
un altro paio di maniche.
Archiviando così le ipotesi
fatte dai maggiori organi di informazione
sull'esistenza di una rete P2P nel caso trattato
dalla Cassazione e ripreso da Punto Informatico,
è necessario chiarire che il caso stesso
si riferiva all'uso di un server FTP, il cui
funzionamento e la cui natura sono evidentemente
del tutto diversi da quelli di una rete peer-to-peer.
Ma il punto non è questo,
il punto chiave è che i fatti di cui
al caso giunto all'attenzione della Cassazione
risalgono al 1999 ed è sulla normativa
di riferimento dell'epoca che la massima corte
si è espressa. Dal 2000 ad oggi sono
almeno cinque le importanti modifiche alla
legge sul diritto d'autore (633/41) introdotte
nell'ordinamento italiano, dalle modifiche
della 248/2000 al recepimento della EUCD,
la Direttiva europea sul Copyright, fino alla
famigerata Legge Urbani e alle ulteriori sue
successive modifiche.
Di fatto, dunque, la sentenza
della Corte di Cassazione depositata il 9
gennaio 2007 non cambia nulla sul fronte dei
sistemi di file sharing o delle discipline
attuali.
Detto questo, e chiarito l'inedito
caos mediatico di questi giorni, è
interessante notare come si sia registrato
su newsgroup, mail list e blog una sorta di
applauso collettivo per una sentenza interpretata
come detto sopra, vissuta come un disastro
solo da SIAE e altre organizzazioni la cui
attività ha tutto da guadagnare dall'attuale
disciplina del diritto d'autore.
Roberto Maroni, uno dei leader
della Lega, già autodenunciatosi come
downloader illegale, ha parlato addirittura
di "sentenza rivoluzionaria". Ecco,
forse tutto questo dovrebbe insegnarci che
scaricare file ad uso personale, attività
a quanto pare praticata da milioni di italiani
incuranti delle normative, è vissuta
da molti, da moltissimi - lo diciamo da anni
- come un fatto naturale, qualcosa che la
legge, questa volta sul serio, potrebbe essere
chiamata a rendere legale.
Se si considerano le dichiarazioni
pre-elettorali di esponenti dell'attuale maggioranza
e le recenti dichiarazioni di Maroni, si potrebbe
coltivare l'illusione che ci sia persino una
volontà politica per la trasformazione
delle normative attuali. Possiamo solo sperare
che i fatti di questi giorni diano a quella
volontà lo spunto necessario per mettersi
in moto.
Paolo De Andreis
Nota
Qui di seguito aggiungo un parere su tutta
la vicenda che ci è giunto ieri da
Carlo Sgarzi, giovane studente in giurisprudenza
e attento osservatore delle cronache recenti
sull'argomento.
La sentenza della Corte di Cassazione
numero 149 del 9 Gennaio scorso ha raggiunto
gli onori delle cronache. La divulgazione
sui giornali ha condotto con sé le
usuali imprecisioni che cumulate alle montagne
di dichiarazioni basate su di esse, ha avuto
come risultato un generale effetto di disinformazione.
Titola il Corriere della Sera
del 21 Gennaio 2007: "Musica Online,
lecito scaricarla se non c'è lucro".
Alla effettiva correttezza del titolo (se
valutata nel suo contesto originale), sussegue
una non altrettanto precisa analisi degli
effetti della sentenza in relazione alla normativa
oggi vigente.
Sono numerose le analoghe letture
della vicenda provenienti dalle maggiori testate
nazionali.
Il fatto oggetto del procedimento
è rappresentato dall'attività
di due studenti del Politecnico di Torino
che avevano allestito un server ftp all'interno
dell'università per lo scambio film,
musica, programmi per elaboratore. Le precedenti
sentenze di condanna sono state correttamente
smentite da quella di ultimo grado. Ma è
doveroso precisare che la Cassazione per la
sua decisione non si è basata sulla
normativa attuale. Quindi?
Uno dei principi del diritto
penale risiede nell'applicare la legge del
tempo in cui fu commesso il reato. Oggi, in
seguito ai successivi interventi, ed in particolare
al famigerato Decreto Urbani, poi convertito
in legge (22 maggio 2004, n. 128), la medesima
attività dei due studenti torinesi
configurerebbe reato. Ma all'epoca dell'allestimento
del server "clandestino", elemento
soggettivo era lo scopo di lucro, e per gli
studenti non si è in alcun caso configurata
alcuna attività lucrativa.
Dal 2004, il perno della sentenza
della Cassazione, "lo scopo di lucro"
è stato sostituito dal ben più
restrittivo: trarre profitto dalla duplicazione
abusiva del materiale protetto dalla tutela
del diritto d'autore (nuova stesura del 171
bis).
Ignorando la reale portata di
questa sentenza, si susseguono le dichiarazioni
sulla carta stampata.
De Laurentiis, si lamenta di
una scarsa protezione del diritto italiano
per le opere d'ingegno. Venditti, si dichiara
a favore della "libertà"
nella sua estensione sul web, e osteggia ogni
genere di limitazioni ad essa, anche guardando
la situazione con un più generale sguardo
disinteressato, ritenendo la qualità
dei file scaricati dal web inferiore di quella
dei compact disc (parzialmente vero per gli
audiofili, ma solo se escludiamo i formati
FLAC, comunque diffusi). Fino all'ex Ministro
Roberto Maroni, che dopo le passate ammissioni
della sua attività non propriamente
legale di download, afferma entusiasta: "È
una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il
principio che la musica è di tutti.
D'ora in poi scaricarla dal web non potrà
più essere considerato illegale".
Al di là delle imprecisioni,
l'effetto peggiore dell'eco avuto dalla notizia
è l'errata convinzione che da domani
avranno tutti coloro che scaricano file protetti
da copyright: la certezza di compiere un'attività
lecita sotto l'inesistente protezione di una
sentenza della Cassazione che riguardava tutt'altro.
Carlo
Sgarzi
Fonte: Punto-informatico.it
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