La decisione - che sarebbe
ingiusto liquidare semplicemente come brutta
o errata - infatti amplifica le numerose ambiguità
ed i molti elementi di incertezza contenuti
nell'attuale disciplina dell'informazione telematica.
Il problema non è - purtroppo - che
il Giudice abbia errato e ritenuto colpevole
Carlo Ruta, quanto piuttosto che il quadro
normativo cui è affidata una materia
tanto importante per il futuro dell'informazione
e, quindi, della democrazia sia tale da consentire
interpretazioni diverse e contraddittorie
inidonee a fornire agli interessati - ormai
nell'ordine di milioni di cittadini - la necessaria
certezza del diritto.
Mentre scrivo non so, francamente - e, come
me, credo centinaia di altri amici e colleghi
che scrivono in Rete di argomenti diversi
- se il mio blog di informazione giuridica
- alla stregua dei principi fissati nella
decisione del Tribunale di Modica e che domani
potrebbero essere recepiti da centinaia di
altri magistrati italiani - debba essere o
meno registrato presso la Sezione per la stampa
del Tribunale o, magari, presso il ROC, il
Registro degli operatori della comunicazione.
Questa situazione di incertezza giuridica,
tuttavia, rischia di costituire uno strumento
di limitazione della libertà di manifestazione
del pensiero in Rete ancor più incisivo
di forme più palesi di censura perché
è capace di disincentivare molti dall'uso
delle nuove tecnologie telematiche per la
diffusione di idee, fatti, opinioni e, più
in generale, cultura.
Ma torniamo alla decisione del Tribunale di
Modica.
Il Giudice, date due possibili interpretazioni
del quadro normativo vigente, ne ha scelta
una - quella caratterizzata da una lettura
generalizzata dell'obbligo di iscrizione dei
prodotti editoriali telematici presso le Sezioni
delle stampa dei Tribunali - ed ha quindi
condannato lo storico siciliano.
In molti forse la penseranno diversamente
ma, personalmente, non sono affatto stupito
o scandalizzato.
Ho già scritto altre volte che date
le norme cui è affidata la disciplina
della materia poteva succedere e potrà
accadere di nuovo.
Ci sono, tuttavia, alcuni profili della decisione
che proprio non convincono.
Innanzitutto, il Magistrato muove dal presupposto
che Carlo Ruta avrebbe dovuto registrare la
testata del proprio sito (quale?) presso il
Tribunale di Modica in conformità a
quanto disposto dalla vecchia (ma tuttora
in vigore) disciplina sulla stampa (Legge
47/48) espressamente dichiarata applicabile
anche ai prodotti editoriali telematici dalla
nuova disciplina sull'editoria (Legge 62/2001).
Secondo il Giudice, tale conclusione non sarebbe
scalfita dalla previsione dettata dall'art.
7 comma 3 del D.Lgs. 70/2003 ai sensi del
quale "La registrazione della testata
editoriale telematica è obbligatoria
esclusivamente per le attività per
le quali i prestatori del servizio intendano
avvalersi delle provvidenze previste dalla
legge 7 marzo 2001, n. 62" in quanto
tale disposizione non si applicherebbe "al
singolo che svolge l'attività d'informazione
non in forma commerciale e, quindi, non in
qualità di prestatore dei servizi della
società dell'informazione".
Si tratta di una valutazione arbitraria,
errata e pericolosamente discriminatoria:
il singolo che gestisce in una dimensione
amatoriale un blog di informazione sarebbe
tenuto alla registrazione, mentre la grande
società che svolga identica attività
ma che non sia interessata alle provvidenze
all'editoria potrebbe sottrarsi alla registrazione.
Logica e buon senso suggerirebbero il contrario
ma, sfortunatamente, né l'una né
l'altro costituiscono criteri cui il Legislatore
italiano è solito ispirarsi con la
conseguenza che essi non possono neppure essere
utilizzati quali sicuri criteri interpretativi.
A prescindere da logica e buon senso, tuttavia,
anche il tenore letterale dell'art. 7 del
D. Lgs. 70/2003 induce a ritenere che, al
riguardo, il Giudice abbia sbagliato: la previsione
si limita a stabilire che "la registrazione
della testata editoriale telematica"
è obbligatoria solo laddove i prestatori
del servizio intendano accedere alle speciali
provvidenze per l'editoria.
Nessuna limitazione soggettiva dell'ambito
di applicazione della norma è, dunque,
suggerita dal suo tenore letterale.
Ma vi è di più.
La testata - oggetto dell'obbligo di registrazione
- è un segno distintivo ed è,
come tale, ontologicamente riconducibile solo
ad attività - almeno in senso lato
- commerciali con la conseguenza che affermare,
come si fa nella decisione del Tribunale di
Modica - che Carlo Ruta avrebbe dovuto registrare
la propria testata in quanto esercente un'attività
di informazione in forma "amatoriale"
è una contraddizione in termini.
La verità è un'altra: blog
e siti di informazione quale quello di Carlo
Ruta sono privi di testata in senso tecnico
e, pertanto, i titolari non dovrebbero esser
considerati tenuti alla registrazione di un
elemento dei quali i propri prodotti editoriali
sono privi.
Ragionare diversamente è come pretendere
che il proprietario di una bicicletta debba
registrarne la targa presso il pubblico registro
automobilistico.
Egualmente poco convincenti e, ad un tempo,
molto preoccupanti appaiono le considerazioni
contenute nella Sentenza relative alla pretesa
"sistematicità" - che è
concetto diverso da quello di "periodicità
regolare" cui si fa riferimento nella
disciplina sulla stampa - con la quale il
blog di Carlo Ruta sarebbe stato aggiornato
ed al contenuto informativo dello stesso.
La lettura della Sentenza, infatti, non consente
di comprendere quale debba essere la frequenza
ed il ritmo degli aggiornamenti per sottrarsi
all'obbligo di registrazione e quale, al contrario,
renda soggetti a tale obbligo. Né di
cosa possa parlarsi serenamente in Rete senza
necessità di registrazione e di cosa,
invece, possa parlarsi, online, solo dopo
essersi registrati presso il Tribunale.
Delle due l'una: o Sentenze e Leggi - più
le seconde che le prime - sono sbagliate e
mal scritte o la Rete italiana è, più
o meno tutta, clandestina.
Per sottrarsi a tale preoccupante ma inesorabile
conclusione occorre metter mano con urgenza
ad una nuova disciplina dell'informazione
online che tenga conto della centralità
da quest'ultima assunta nello sviluppo politico,
sociale ed economico del Paese e, soprattutto,
della dimensione globale nella quale tale
disciplina sarà chiamata ad operare.
Che senso ha imporre ad un blogger italiano
di registrarsi se nel resto del mondo se ne
può fare a meno in un contesto nel
quale il "mercato" dell'informazione
è davvero unico?
Guido Scorza
www.guidoscorza.it