Roma - Constatate le lacune
del codice penale in relazione alle tecnologie
telematiche, i giudici d'appello non hanno
potuto far altro che sovvertire il giudizio
precedentemente emesso e discolpare l'accusato
dall'imputazione di pedopornografia. È
successo nello stato della Pennsylvania, e
a riportarlo è The Register: Anthony
Diodoro, ventiseienne di Delaware County,
aveva già ammesso di aver consapevolmente
consultato online 370 immagini pornografiche
coinvolgenti minori. Non solo: Diodoro aveva
anche confessato di aver visitato i siti web
con lo scopo esplicito di accedere a quelle
immagini.
Il caso sembrava chiuso, ma
i tre giudici della Corte Superiore del Commonwealth
hanno stabilito altrimenti. La legge dello
stato prevede infatti che debba sussistere
il "possesso consapevole" di materiale
pedopornografico per poterlo riconoscere come
crimine. I giudici hanno altresì concluso
che Diodoro non fosse pienamente consapevole
di possedere quelle immagini, perché
non esistevano prove certe del fatto che egli
fosse a conoscenza del meccanismo di cache
utilizzato dal browser per visitare i siti.
Insomma, Diodoro non ha scaricato
quelle immagini sul desktop per consultarle
e la presenza della semplice copia di quei
contenuti nei file temporanei di IE (o di
qualunque altro software usato per consultare
il world wide web) non può essere sanzionata
come un crimine secondo la legge della Pennsylvania:
"A causa delle ambiguità del codice
penale nei confronti della tecnologia informatica
e telematica, siamo costretti ad interpretare
le norme in maniera letterale ed in favore
dell'imputato", ha scritto a riguardo
il giudice Richard Klein.
Klein sottolinea come un imputato
debba avere una consapevolezza chiara del
fatto che la sua è una condotta criminosa
per dichiararsi colpevole, e in questo caso
l'ambiguità della legge suggerisce
che tale cognizione non sia stata provata
con sufficiente evidenza. I tre giudici sono
stati quindi costretti a ribaltare la decisione
precedente, lasciando agli organi legislativi
il compito di chiarire, nei termini di legge,
se la semplice visione di contenuti pedopornografici
senza il loro salvataggio su disco debba essere
considerata un crimine o meno.
Tony Fagelman, della Internet
Watch Foundation, ha espresso lo stupore dell'associazione
sulla vicenda: secondo il Protection of Children
Act inglese, la mera visione di questo genere
di materiale su Internet, sia che l'utente
sia a conoscenza del meccanismo di caching
dei contenuti o meno, è classificata
come un download, visto che il computer stampa
quelle immagini a schermo, e quindi è
considerata un reato. "La decisione è
insolita", ha dichiarato Fagelman, "perché
in genere la legge degli USA segue gli stessi
dettami seguiti qui da noi in Inghilterra".
La IWF lavora attivamente per
l'eliminazione dei contenuti ritraenti abusi
sui minori dalla rete: recenti stime parlano
di successo per l'operazione CleanFeed, che
ha permesso la chiusura di oltre 30.000 siti
inglesi a carattere pedopornografico. E Fagelman
non ha tutti i torti a mostrarsi stupito:
la sentenza della Pennsylvania sembra andare
contro quella che è la volontà
generale degli organi governativi e degli
stessi Internet Service Provider americani:
casi recenti parlano di centinaia di arresti
nell'ambito della operazione Emissario, e
dell'istituzione di filtri sulla posta elettronica
da parte dei grossi nomi della connettività
di rete per individuare scambi di materiale
pedopornografico.
In Italia le attività
investigative tendono a concentrarsi sull'individuazione
e lo smantellamento di reti di scambio di
grosse dimensioni (vedi il recente caso dell'operazione
Los Linos). Al pari della legislazione della
Pennsylvania, la semplice presenza di contenuti
a carattere pedo-pornografico nella cache
del browser non costituisce una prova evidente
di un reato, per via del funzionamento stesso
del web: un sito del tutto legittimo potrebbe
contenere link a materiale illecito, e la
cache in certi casi può non essere
sufficiente come prova per l'incriminazione.
Alfonso Maruccia
Fonte: Punto-informatico.it
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