Roma - Questo articolo - va
chiarito subito - non è stato commissionato
dalle Major. Piuttosto, ho sentito la necessità
di scriverlo in considerazione della mia esperienza
professionale la quale mi ha condotto ad alcune
conclusioni che spero possano interessare
e servire. Come tanti altri colleghi, mi sono
trovato a difendere persone coinvolte in indagini
sul P2P (non ce ne sono molte, per la verità,
e sono prevalentemente concentrate su una
Procura del Nord).
Ho notato che, sovente, tutto
parte da un monitoraggio sul pedoporno in
sharing ma, poi, si procede anche per violazioni
del diritto d'autore.
Non sono certo delle ragioni
di questa "procedura". Posso soltanto
ipotizzare. Da un lato, le indagini sulla
pedopornografia possono essere condotte con
maggiori libertà rispetto a tutte le
altre. Ad esempio, si consideri che l'art.
14 l. 269/98 consente alla polizia giudiziaria
(previo controllo/autorizzazione del pubblico
ministero) di offrire materiale illecito proprio
per issare, ad un certo punto, una rete che
contiene un po' di tutto.
Dall'altro, non si può
sempre sperare che un pubblico ufficiale impegnato
in un'attività di monitoraggio in tema
di pedopornografia chiuda un occhio sull'attività
di utenti che condividono illecitamente opere
protette, specie se la mole è notevole.
È già nota l'illiceità
dello sharing di materiali tutelato. È
vero che la condivisione, se posta in essere
senza motivi di lucro, può essere -
per così dire - processualmente "gestita"
con il pagamento di una certa somma ed estinzione
del reato. Ma è parimenti vero che
si devono sempre considerare certi effetti
non proprio irrilevanti: una perquisizione
alle 6 del mattino, il sequestro di computer,
le spese per l'avvocato, ecc.
Nulla, comunque, in confronto
a quello che può discendere da un'accusa
di pedopornografia, di per sé infamante
indipendentemente dalle responsabilità.
Ma che nesso c'è tra
diritto d'autore e pedopornografia? Se ragioniamo
sul P2P, il nesso può esserci, eccome.
Pensiamo ai "fake"
e spieghiamo subito cosa sono (ammesso che
non sia già noto). Al di là
del caso di mutamento di identità (tipico
di Usenet, delle chat e delle comunità
telematiche in genere), il fake, nel contesto
di cui parliamo, è sempre una falsificazione,
ma riguarda il contenuto di un file.
Ad esempio, un utente cambia il nome di un
file (ed, eventualmente, i tag) lasciando
intendere che si tratti dell'ultimo singolo
di una popstar, mentre il contenuto non è
pertinente.
Sino a quando si scarica una
demo di una band di ragazzini che vuole farsi
pubblicità invece della hit di Madonna
si tratta soltanto di uno scherzo innocente.
Il brutto - e non è fantasia, credetemi
- viene quando si cerca e si crede di aver
trovato il backstage dell'ultimo calendario
erotico e, invece, aprendolo si scopre di
aver scaricato qualcosa di illegale, nella
fattispecie un video pedopornografico.
La legge punisce anche la mera
detenzione e questa roba scotta veramente.
È vero che il file può
essere immediatamente cancellato e reso irrecuperabile
(quanti sanno farlo?), ma si può essere
sicuri di controllare sempre la cartella messa
in condivisione e che, comunque, prima di
questa verifica qualcuno non abbia "controllato",
in remoto, la lista dei file, magari con una
ricerca secondo l'hash (che identifica il
file al di là del nome)?
Oramai è noto: scaricando
si mette automaticamente in condivisione.
E non tutti gli utenti sono in grado di eliminare,
ove possibile, questo automatismo. Così,
si può diventare, anche senza saperlo,
detentori e distributori di materiali pornografici
illegali. È non sempre è facile
dimostrare l'errore scusabile, la mancanza
di dolo.
Il mio pensiero va, ovviamente,
ai ragazzi che pur essendo mediamente più
"smanettoni" di noi adulti, sono
certamente più esposti ai rischi della
Rete e, per questo, vanno tutelati, quanto
meno con un'informazione corretta ed equilibrata.
Spero di esserci riuscito, i lettori di PI
sono sempre i miei giudici.
Avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it
www.minotti.net
Fonte: Punto-informatico.it
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