Roma - Circa un anno fa Andrea
Lisi nel suo articolo Codice Privacy e DPS...
e chi se li ricorda ancora? si chiedeva che
fine avesse fatto la normativa sulla privacy
in ragione delle continue proroghe che il
legislatore non tardava ad accordare a chi,
al contrario, si fosse attardato nell'adeguare
la propria attività, la propria organizzazione
aziendale, i propri uffici alle disposizioni
previste dal D.lgs 196/2003.
Mutata mutandis, viene da chiedersi
oggi che fine abbia fatto la posta elettronica
certificata (1): sbandierata come lo strumento
che avrebbe per sempre mandato in pensione
la vecchia raccomandata cartacea, protagonista
(o vittima?) di un lancio pubblicitario degno
della migliore fiction targata Rai o Mediaset,
di essa sembrano ormai perdute le tracce (forse
era davvero una fiction?) tant'è che
pure chi avrebbe dovuto per legge dotarsene
non ha assolto al relativo obbligo.
L'articolo 6 del Codice dell'Amministrazione
Digitale, di cui al D.lgs 82/2005, come modificato
ed integrato dal D.lgs 159/2006, infatti,
così recita: Le pubbliche amministrazioni
centrali utilizzano la posta elettronica certificata,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio
di documenti e informazioni con i soggetti
interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle
pubbliche amministrazioni regionali e locali
salvo che non sia diversamente stabilito.
A ciò si aggiunga la
previsione del terzo comma dell'art. 47 del
CAD in forza del quale: Entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice
(ovverosia il 1 Gennaio 2006, n.d.a.) le pubbliche
amministrazioni centrali provvedono a istituire
almeno una casella di posta elettronica istituzionale
ed una casella di posta elettronica certificata
ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun
registro di protocollo".
Dunque, dal 1 settembre 2006
qualunque cittadino che si fosse dotato di
una casella di posta elettronica certificata
e ne avesse fatto richiesta avrebbe dovuto
poter dialogare (quantomeno) con l'amministrazione
centrale dello Stato con l'ausilio di siffatto
strumento. Eppure, visitando i vari siti istituzionali
non si trova traccia della relativa casella
di posta elettronica certificata che a norma
del richiamato articolo 47, comma III, avrebbe
già dovuto risultare attiva.
Ed è un peccato, soprattutto
se si considera che a partire dal 1 gennaio
2006 "I cittadini e le imprese hanno
diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le pubbliche amministrazioni e con i gestori
di pubblici servizi statali" (2): una
norma di principio che purtroppo sembra destinata
a rimanere solo tale.
Se, poi, si pensa che con il
decreto correttivo del Codice dell'Amministrazione
Digitale, il Legislatore si era preso la briga
di ridurre ad otto l'originario termine di
24 mesi di cui all'art. 47, comma III, quasi
a sottolineare la premura con cui si voleva
che i nuovi strumenti dell'agire amministrativo
digitale fossero vivi ed operanti, allora
l'attuale inadempienza risulta ancora più
intollerabile e beffarda.
Ad ogni modo se doveste aver
attivato una casella di posta elettronica
certificata e vi sentiste frustrati nelle
vostre aspettative, a norma dell'art. 3, comma
1-ter C.A.D., potreste sempre fare ricorso
al T.A.R!
Che dire: PECcato, un'occasione persa.
Marco Scialdone
Docente al Master
in Diritto e Management dell'Innovazione Digitale
Responsabile di Computerlaw.it
- Informatica e Diritto
note al testo
(1): DPR 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U.
28 aprile 2005, n. 97).
Successivamente con D.M. 2 novembre 2005,
(GU n. 266 del 15-11-2005) sono state emanate
le relative regole tecniche che hanno consentito
allo strumento la sua piena operatività.
(2): L'articolo 3 del CAD, rubricato
"Diritto all'uso delle tecnologie",
così recita:
1. I cittadini e le imprese hanno diritto
a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici
servizi statali nei limiti di quanto previsto
nel presente codice.
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica
alle amministrazioni regionali e locali nei
limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative
disponibili e nel rispetto della loro autonomia
normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio
del diritto di cui al comma 1 sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Fonte: Punto-informatico.it
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