Nella comunicazione della sanzione,
riportata qui in basso, si legge che l'obbligo
è in vigore dal dicembre 2001
e si fa riferimento alla Risoluzione della
stessa Agenzia, la 60 del maggio 2006, in
cui si afferma:
Il numero di Partita Iva, attribuito
dagli Uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono
l'esercizio di impresa, arte o professione
nel territorio dello Stato, deve essere
indicato nella home-page del sito web anche
nel caso in cui il sito venga utilizzato
per scopi meramente propagandistici e pubblicitari,
senza il compimento di attività di
commercio elettronico
. Per quanto paradossale possa sembrare
un obbligo indifferibile di questo tipo
a qualsiasi web designer, per quanto il
numero di Partita Iva potrebbe tranquillamente
trovare posto in una pagina dedicata del
sito, quel numerino per le attività
di "impresa, arte o professione" deve essere
apposto in home-page.
In caso di omissione, la sanzione minima
è di 258 euro ma può
salire fino a 2.065 euro. La notizia
continua qui.
Fonte originale: Punto-informatico.it
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