Roma - Gli articoli a carattere
giornalistico rientrano a tutti gli effetti
nella categoria delle opere dell'ingegno,
con la conseguenza di essere oggetto protetto
della legge sul diritto d'autore, L. 22 aprile
1942 n. 633 (d'ora innanzi lda).
In particolare l'art. 1 lda
recita: "Sono protette ai sensi di questa
legge le opere dell'ingegno di carattere creativo
e che appartengono alla letteratura, alla
musica e alle arti figurative qualunque sia
il modo o la forma di espressione". Per
ciò che concerne, invece, la riproduzione
dell'articolo giornalistico o di una rivista,
l'art. 13 Lda introduce il diritto esclusivo
per l'autore di riprodurre la sua creazione.
Pertanto, riproduzioni da parte di altri soggetti
non sono lecite.
Tuttavia, in alcuni casi è
possibile riprodurre articoli di giornali
o riviste: la norma di riferimento che disciplina
la riproduzione dei suddetti articoli da parte
dei non autori o editori (in caso di rapporto
di lavoro) è l'art. 65 lda, che recita:
"Gli articoli di attualità di
carattere economico, politico o religioso
pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico,
e gli altri materiali dello stesso carattere,
possono essere riprodotti o comunicati al
pubblico in altre riviste o giornali, anche
radiotelevisivi, se la riproduzione non è
stata espressamente riservata, purchè
si indichino la fonte da cui sono tratti,
la data, il nome dell'autore, se riportato".
Appare dunque possibile riprodurre
un articolo di giornale a patto che si rispettino
le seguenti condizioni:
- L'articolo deve essere di attualità
a carattere politico, economico o religioso
(se appartiene ad altre categorie - come articoli
di carattere artistico, culturale, storico,
geografico, tecnico o scientifico -, ovviamente,
tale riproduzione non sarà possibile,
e chi lo farà potrà incorrere
nelle sanzioni previste);
- La riproduzione in questione non deve essere
stata espressamente vietata da chi ne ha diritto
(editore o autore). È consigliato,
dunque, verificare preventivamente che non
ci sia un messaggio in cui si fa espresso
divieto di riproduzione o se ne riserva tale
facoltà ad alcuni soggetti;
- Vanno citati obbligatoriamente la fonte,
la data e il nome dell'autore (se conosciuto).
Ai sensi dell'art. 70 Lda è
inoltre possibile riprodurre brani o parti
di parti di opere per i soli scopi di critica,
di discussione e anche insegnamento, solo
ed esclusivamente nei limiti delle finalità
poc'anzi elencate e sempre che non costituiscano
concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.
Anche in questo caso sarà necessario
menzionare il titolo dell'opera, i nomi dell'autore
e dell'editore.
Di diversa applicazione l'art.
101 Lda che disciplina le mere informazioni
e notizie ricavabili e attinte da altri giornali
o riviste. In questo caso la riproduzione
è lecita e libera, tuttavia a condizione
che non venga effettuata (la riproduzione)
con l'impiego di "atti contrari agli
usi onesti" in materia di giornalistica
e purché se ne citi la fonte.
Appare chiaro in quest'ipotesi
che oltre alla violazione del diritto d'autore
è apprezzabile un'ulteriore violazione
e cioè quella della concorrenza (il
cosiddetto parassitismo giornalistico). La
riproduzione, altresì, non deve avere
scopo di lucro (inteso sia come guadagno patrimoniale
diretto sia come mancato guadagno del titolare
dei diritti sull'informazione) e se trattasi
di agenzie giornalistiche o d'informazione
(titolari dell'informazione stessa) la riproduzione
da parte di altri soggetti senza autorizzazione
non può essere effettuata prima che
siano passate sedici ore dalla loro diramazione
e comunque prima che siano state pubblicati
da un giornale o da una rivista autorizzati
alla pubblicazione (in virtù di un
contratto con l'agenzia stessa).
In ultima istanza occorre soffermarsi
sulle cosiddette rassegne stampa. Definizioni
legislative su cosa debba intendersi per rassegna
stampa non ce ne sono; nondimeno si può
dire che per rassegna stampa è da intendersi
una raccolta di diversi articoli. Premesso
ciò, appare pacifico l'applicazione
di quanto sopra detto riguardo ai singoli
articoli e alle notizie. E lecito dunque procedere
ad una rassegna stampa sempre che sui singoli
articoli non gravi l'espresso divieto della
riproduzione o ne sia riservata a soggetti
determinati; ne siano citati fonte, autore
e data; la riproduzione non deve avere scopo
di lucro e quindi non deve comportarne una
concorrenza sleale del soggetto da cui si
è attinto l'articolo, se trattasi di
imprese che svolgono la loro attività
nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.
Alla luce di quanto esposto
occorre dire che, in via generale, il diritto
di riproduzione lo può esercitare solo
il titolare dell'articolo o l'editore del
giornale su cui è stato pubblicato
(art 13 lda). In via eccezionale, e solo a
determinate condizioni, è possibile
riprodurre interamente un articolo giornalistico,
ossia è possibile riprodurre un articolo
che sia di attualità e sia di carattere
politico economico o religioso (art.65 lda).
È obbligatorio citare la fonte, la
data di pubblicazione e il nome dell'autore,
se presente. Stesso discorso vale per le rassegne
stampa che consistono in una raccolta di più
articoli.
Per quanto riguarda le informazioni
o le notizie attinte da altri giornali, occorre
sottolineare che possono essere riprodotte
lecitamente e liberamente solo se vengono
rispettate le norme di correttezza giornalistica,
ossia non si vada a violare le norme sulla
concorrenza sleale e il fine perseguito non
sia quello di lucro (art. 101 lda).
Per le finalità di critica,
di discussione o insegnamento è possibile
riprodurre liberamente brani o parte dell'opera
e la loro comunicazione al pubblico (art.
70 lda).
Dott. Andrea D'Agostini
www.consulentelegaleinformatico.it
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Fonte: Punto-informatico.it
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