Roma - In rete non si parla
d'altro: il ministro delle Comunicazioni Paolo
Gentiloni ha posto il proprio autografo sotto
il testo di un decreto concepito come un giro
di vite contro lo sfruttamento in Internet
della pornografia infantile. La maggiore novità
del testo, che avvicina il nostro paese a
procedure che in Europa erano fin qui state
varate solo nel Regno Unito, sta nell'obbligare
i provider a dotarsi di nuovi sistemi di filtraggio
della navigazione Internet.
Il nuovo decreto, spiega il
ministero TLC, obbliga gli ISP a bloccare
l'accesso ai siti del pedoporno entro 6 ore
dalle segnalazioni che giungeranno ai provider
secondo una procedura che sarà attivata
dal Ministero.
Il decreto, nato anche con il
contributo del ministero all'Innovazione nella
PA entrerà in vigore ai primi di marzo:
da qui ad allora i provider dovranno studiare
e realizzare i sistemi tecnici da adottare
per garantire il filtering.
"I siti segnalati dal Centro
- si legge nella bozza del decreto (riprodotta
in seconda pagina) - possono essere inibiti
al livello minimo di nome a dominio ovvero
a livello di indirizzo IP ove segnalato in
via esclusiva". I filtri dovranno essere
tali da:
- garantire l'impossibilità di accedere
e di apportare modifiche non autorizzate all'elenco
dei siti inibiti;
- permettere l'inibizione dei siti segnalati
indipendentemente dalla codifica dei caratteri
utilizzata".
Secondo Gentiloni "il decreto
rafforza la lotta contro i contenuti pedopornografici
e lo sfruttamento dei minori attraverso Internet".
"La rete - ha dichiarato - è una
straordinaria fonte di informazione ed un
motore dell'innovazione. Per difendere la
libertà contro ogni tentazione di censura
preventiva e generalizzata, peraltro impraticabile,
occorre colpire in modo certo ed efficace
chi ne fa una uso criminoso contro i bambini".
A stabilire su quali siti i
mouse degli italiani non potranno scorazzare
sarà il Centro nazionale per il contrasto
della pedopornografia, organismo coordinato
dalla Polizia Postale e già previsto
dalla legge anti-pedoporno del 1998. Il Centro
manterrà aggiornata la lista dei siti
vietati e la trasmetterà, secondo determinate
procedure, ai responsabili incaricati presso
i singoli provider. Ogni sei mesi verrà
effettuata una verifica dello stato della
censura per valutare i risultati ottenuti.
L'annuncio del decreto, ripreso
da decine di spazi di informazione, ha raccolto
un applauso pressoché unanime nel mondo
della politica e dell'associazionismo pro-infanzia.
Il ministro alla Famiglia Rosi Bindi ha sottolineato
che il decreto è essenziale e si aggiunge
al disegno di legge sul reato di adescamento
di minorenne via Internet
Save the Children parla di decreto
"molto rilevante" in quanto "l'oscuramento
del sito impedisce che le immagini, testimonianza
e documento dell'abuso e delle violenze compiuti
su decine di migliaia di bambini e bambini,
circolino più volte, reiterando e riproducendo
la violenza e l'abuso già inflitti
a quei minori". Secondo la celebre organizzazione
non basta però colpire soltanto i siti
web in quanto vanno pensate nuove norme e
nuovi controlli anche per "altri canali
di diffusione del materiale pedopornografico:
per esempio le chat, il filesharing o altre
forme emergenti di social networking, e i
blog".
Il presidente dell'Osservatorio
sui diritti dei Minori Antonio Marziale parla
di decreto che "si contraddistingue in
positivo" nella UE e che dovrebbe spingere
gli europarlamentari italiani ad alimentare
un "tavolo di lavoro" sovranazionale
sul problema del pedoporno ("Non è
più possibile ragionare in termini
nazionalistici, soprattutto se i fenomeni
veicolano attraverso il villaggio globale
mediatico"). Sulla stessa linea Luigi
Camilloni, presidente dell'Osservatorio sociale,
secondo cui ci vorrebbero leggi internazionali
ad hoc che prevedano "forti sanzioni
penali e pecuniarie per i provider che trasmettono
immagini pedopornografiche". Secondo
Maria Rita Munizzi del Moige il decreto "è
un passo importante" anche se "non
si può credere che da solo rappresenti
la soluzione a tutto". Secondo il Moige
occorre sensibilizzare e informare sul fenomeno
in particolare i minori.
Il celebre parroco don Fortunato
di Noto assieme al giornalista Mario Campanella,
in una nota applaudono al decreto ma segnalano
come non basti attivarsi a livello italiano
perché "bisogna agire in sede
ONU, sensibilizzando i paesi che hanno aderito
alla convenzione di Ginevra sui diritti dell'Infanzia
e chiedere loro comportamenti simili in difesa
dei bambini vittime di questo orrendo crimine".
Secondo Anna Serafini, presidente
diessino della Commissione bicamerale per
l'Infanzia, il decreto valorizza "due
risorse decisive per contrastare i crimini
della pedopornografia: la Polizia Postale
e gli Internet Provider. Dalla loro assidua
e continua azione di coordinamento, finalmente
bambini e ragazzi potranno essere tutelati
in modo efficace". Applaude al decreto
Gentiloni anche il capogruppo UDC alla Camera
dei Deputati, Luca Volonté, secondo
cui il decreto va nella giusta direzione:
"Se il decreto va in questa direzione,
alla Camera avremo buone ragioni per accelerare
l'iter e migliorare il provvedimento".
Tutto bene dunque? Non la pensa
così chi in queste ore sottolinea gli
ostacoli tecnici legati ad una simile forma
di censura, ambiguità segnalate proprio
dai provider. Secondo Paolo Nuti, vicepresidente
di AIIP, "il blocco di un indirizzo IP
potrà comportare non solo l'oscuramento
del sito incriminato, ma anche di migliaia
di altri siti collegati che con la pedopornografia
non hanno nulla a che vedere. Altri problemi
potrebbero sorgere con gli indirizzi IP dinamici,
che vengono cioè attribuiti in un certo
momento a un sito e qualche ora dopo ad un
altro, assolutamente incolpevole".
Il timore di molti è
che i meritori obiettivi della legge cozzino
con il funzionamento della rete, cosa tutt'altro
che rara per molte delle più recenti
normative approvate in Italia in tema di Internet.
Altri, tra cui lo stesso Nuti, si interrogano
sulla possibilità che da una censura
contro il pedoporno, il nuovo sistema di filtering
possa finire per essere esteso anche ad altri
settori "sgraditi" delle attività
online.
Di seguito il testo della bozza
del decreto Gentiloni.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 24 novembre 1981,
n. 689;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitù." ed in particolare
l'art. 14-quater inserito dall'art. 19, comma
1, della legge 6 febbraio 2006 n. 38;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70 recante "Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell'informazione
nel mercato interno, con particolare riferimento
al commercio elettronico";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003,
n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni
16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
Vista la legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni
in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo Internet";
Viste le prescrizioni del Garante per la protezione
dei dati personali relativo a "Nuove
misure di sicurezza presso i gestori per le
intercettazioni" del 15 dicembre 2005;
Sentite le associazioni maggiormente rappresentative
dei fornitori di connettività alla
rete Internet;
Decreta:
Art. 1 - Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce
i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio
che i fornitori di connettività alla
rete Internet devono utilizzare al fine di
impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro
nazionale per il contrasto della pedopornografia
istituito ai sensi dell'art. 14-bis della
legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata
dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38.
2. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) fornitore di connettività alla rete
Internet: ogni soggetto che consente all'utente
l'allacciamento alla rete internet ovvero
ad altre reti di comunicazione elettronica
o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi di comunicazione elettronica;
b) Centro: Centro nazionale per il contrasto
della pedopornografia istituito ai sensi dell'art.
14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269,
come modificata dalla legge 6 febbraio 2006
n. 38;
c) sito: spazio virtuale su rete Internet
raggiungibile con diversi protocolli che diffonde
materiale concernente l'utilizzo sessuale
dei minori;
d) inibizione: l'attività del fornitore
di connettività alla rete Internet,
finalizzata all'impedimento dell'accesso ai
siti segnalati dal Centro;
Art. 2 - Aspetti organizzativi
della sicurezza presso i fornitori di connettività
alla rete Internet
1. I fornitori di connettività
alla rete Internet adottano un modello organizzativo
che consenta la conoscibilità ed il
trattamento delle pertinenti informazioni
solo al personale autorizzato, preventivamente
comunicato al Centro. Attivano altresì
idonei meccanismi di presidio che garantiscono
la sicurezza e la riservatezza delle informazioni
trattate.
Art. 3 - Sicurezza dei flussi
informativi di scambio con il Centro
1. Il Centro provvede a comunicare
ai fornitori di connettività alla rete
Internet di cui all'elenco fornito dal Ministero
delle comunicazioni la lista dei siti cui
applicare gli strumenti di filtraggio in maniera
da garantire l'integrità, la riservatezza
e la certezza del mittente del dato trasmesso.
2. I fornitori di connettività
alla rete Internet sono tenuti a procedere
alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione,
fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento
al Centro, secondo i criteri di cui al comma
1.
3. Il Centro provvederà
a indicare ai fornitori di connettività
alla rete Internet le modalità con
cui effettuare in formato elettronico la comunicazione
di cui al comma 2.
Art. 4. Livelli di inibizione
1. I siti segnalati dal Centro
possono essere inibiti al livello minimo di
nome a dominio ovvero a livello di indirizzo
IP ove segnalato in via esclusiva.
Art. 5 - Requisiti tecnici degli
strumenti di filtraggio
1. I fornitori di connettività
alla rete Internet installano gli strumenti
di filtraggio in base alle caratteristiche
tecniche ed in particolare alla gerarchia
della porzione di rete da loro amministrata.
I fornitori di connettività alla rete
Internet devono informare, altresì,
il Centro ed il Ministero delle comunicazioni
dell'avvenuta attivazione degli strumenti
di filtraggio conformi ai requisiti di cui
al presente decreto entro i termini indicati
all'art. 8.
2. La funzione di inibizione
del sistema di filtraggio si basa sul blocco
delle richieste di accesso ai livelli indicati
all'art. 4.
3. Il filtro opera esclusivamente
sulla lista dei siti fornita dal Centro e
deve avere le seguenti caratteristiche:
a)garantire l'impossibilità
di accedere e di apportare modifiche non autorizzate
all'elenco dei siti inibiti.
b)permettere l'inibizione dei siti segnalati
indipendentemente dalla codifica dei caratteri
utilizzata;
4. La funzione di inibizione
dei sistemi di filtraggio è indipendente,
in particolare:
a)dalle caratteristiche e dalle tecnologie
dei sistemi e delle risorse impiegate dall'utente;
b)dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine
web e dal tipo dei file presenti;
c)dal linguaggio script usato per le pagine
web generate dinamicamente.
Art. 6 - Sanzioni amministrative
01. Ferma restando l'eventuale
responsabilità penale dei fornitori
di connettività alla rete Internet,
le violazioni alle disposizioni di cui all'art.
14 - quater della legge 3 agosto 1998, n.
269 come modificata dalla legge 6 febbraio
2006 n. 38 sono punite con l'irrogazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 50.000 a euro 250.000 da parte degli
Ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni.
12. Nel caso di violazione delle
disposizioni richiamate al comma 1 non si
applica il pagamento in misura ridotta di
cui all' articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
23. I competenti Uffici della
Polizia postale e delle comunicazioni che
hanno accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni, all'Ispettorato territoriale
del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
Art. 7 - Rimozione del blocco
di un sito segnalato dal Centro
1. Il Centro segnala ai fornitori
di connettività alla rete Internet,
con le medesime forme di cui all'art. 3, la
cessazione delle esigenze che impediscono
l'accesso ad un sito, in precedenza oggetto
di blocco.
2. I fornitori di connettività alla
rete Internet procedono alla rimozione delle
inibizioni entro 12 ore dalla comunicazione
del Centro.
Art. 8 - Disposizioni transitorie
e finali
1. I fornitori di connettività
alla rete Internet si dotano degli strumenti
di filtraggio conformi ai requisiti previsti
dall'art. 5 ed attivano rispettivamente:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto gli strumenti
di filtraggio necessari ad inibire l'accesso
ai siti identificati mediante il nome a dominio
così come previsto dall'art. 4;
b) entro 120 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente decreto gli strumenti di filtraggio
necessari ad inibire l'accesso ai siti identificati
anche mediante l'indirizzo IP così
come previsto dall'art. 4;
2. A sei mesi dall'approvazione
del presente decreto, e poi con cadenza semestrale,
il Ministero delle Comunicazioni, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le innovazioni e le tecnologie ed il Ministero
dell'Interno - Centro nazionale per il contrasto
della pedopornografia, procedono:
a) alla verifica dei risultati
ottenuti dalle attività regolate dal
presente decreto;
b) alla verifica delle tecnologie adottate
e della loro congruenza con gli scopi della
legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni
in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo Internet".
3. All'esito dei risultati delle
verifiche, il Ministero delle comunicazioni
e il Ministero per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione potranno procedere,
sentiti i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative dei fornitori
di connettività alla rete Internet,
a modifiche del presente decreto.
Il presente decreto sarà
trasmesso agli Organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Roma,
Il Ministro delle comunicazioni
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Fonte: Punto-informatico.it
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