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Il Garante ha stigmatizzato
l'uso che la svizzera Logistep, per conto della
società discografica Peppermint (la home
page qui a lato), aveva fatto dei propri strumenti
software: come ben sanno i lettori di Punto
Informatico erano stati usati per quello che
l'Autorità ha definito "un sistematico
monitoraggio delle reti peer to peer",
un'attività che Logistep aveva svolto
- specifica il Garante - anche per conto della
Techland (come anche di molti altri).
Nello specifico, ricostruisce
il Garante, il software fsm utilizzato da Logistep
per l'operazione sulle reti Gnutella e eDonkey
consente di condividere file, di archiviare
tutte le informazioni altrimenti volatili, ossia
non necessarie una volta concluso il trasferimento
dei file nonché di correlare le attività
sulle reti P2P di un determinato utente al variare
dell'indirizzo IP assunto, nonché del
provider utilizzato (il clock del programma
risulta sincronizzato con una sorgente esterna,
mentre viene tenuta traccia dell'identificativo
Guid, generato al momento dell'installazione
dei client). In altre parole "il sistema
fsm consente la raccolta dei seguenti dati:
indirizzi Ip dell'offerente, il nome e il valore
Hash del file, la misure del file, l'user name,
il Guid, la data e l'ora del download".
Dalle attività svolte in
rete dagli utenti e dal loro IP le società
erano risalite ai nomi degli utenti italiani
a cui hanno chiesto un risarcimento del danno.
A questo proposito, il Garante da un lato sottolinea
come il software fsm non esegua attività
intrusive né installi componenti software
abusivamente ma dall'altro afferma che tutto
ciò è illecito, alla stregua di
quanto deciso "dall'omologa Autorità
svizzera".
Illecito perché, dice il
Garante, "la direttiva europea sulle comunicazioni
elettroniche vieta ai privati di poter effettuare
monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi,
capillari e prolungati nei riguardi di un numero
elevato di soggetti". Ma a venire leso
sarebbe anche il principio di finalità,
un principio di assoluta rilevanza secondo cui
il P2P è finalizzato allo scambio di
dati tra utenti e dunque l'utilizzo dei dati-utente
non può che avvenire per queste finalità
"e non per scopi ulteriori quali quelli
perseguiti dalle società Peppermint e
Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca
di dati per la richiesta di un risarcimento
del danno)".
Ancora, il Garante ritiene violati
anche i principi di trasparenza e correttezza
in quanto i dati venivano raccolti all'insaputa
degli interessati e anche quando si trattava
di informazioni su utenti "non necessariamente
coinvolti nello scambio di file". Non solo,
ad essere violato anche il principio di proporzionalità,
in quanto si è leso il diritto alla segretezza
delle comunicazioni laddove, nell'azione civile,
questo non è permesso dall'ordinamento
("in quanto il diritto alla segretezza
delle comunicazioni è risultato limitabile
solo nell'ambito di un bilanciamento con un
diritto di pari grado e, quindi, allo stato,
non per l'esercizio di un'azione civile").
Ricapitolando, dunque, quei dati
non avrebbero mai dovuto essere raccolti, quelli
che sono stati trattati sono dati che non riguardano
solo gli utenti accusati di file sharing illegali,
i dati sono stati catturati in un ambiente nel
quale questo non avrebbe mai dovuto avvenire
e per di più è stato fatto all'insaputa
degli utenti. Un insieme di fatti che ha spinto
il Garante a determinare che le società
interessate cancellino entro il 31 marzo i dati
personali degli utenti "che hanno scambiato
file musicali e giochi attraverso il sistema
P2P".
Il provvedimento sembra dunque
segnare una delle prime chiare svolte nell'orientamento
italiano sul peer-to-peer, una svolta che non
convince però lo studio legale di Bolzano
Mahlknecht & Rottensteiner che, come ricorderanno
i lettori di Punto Informatico, è incaricato
della questione da Peppermint ed altri soggetti.
Proprio a Punto Informatico i legali spiegano
che quella del Garante è una decisione
"che non sembra equilibrata".
"L'interpretazione del Garante
- spiegano a PI - non sembra del tutto giustificabile".
I legali hanno appena iniziato ad esaminare
il provvedimento ma si dicono colpiti dal fatto
che viene considerata illecita tout-court un'attività
che però ha una finalità importante,
quella di "difendere il diritto d'autore".
In particolare si ricorda la recente sentenza
della Corte di Giustizia europea che stabiliva
come vadano bilanciati, messi in equilibrio
il diritto alla riservatezza e la libertà
degli utenti con la necessità di garantire
la difesa del diritto d'autore. Un equilibrio
che invece la decisione del Garante, nella visione
dei legali di Bolzano, finisce per spezzare,
causando un vulnus che andrà risolto.
"Quella del Garante - sottolineano quindi
a Punto Informatico - non è una interpretazione
adeguata. È chiaro che non può
essere considerata definitiva: gli uffici, le
autorità competenti dovranno trovare
una soluzione per il diritto d'autore, qui in
ballo non c'è certo solo la canzone ma
tutta l'industria dell'intrattenimento nel suo
complesso".
Logistep e Peppermint dovranno
esaminare le carte notificate loro dal Garante
e gli stessi avvocati stanno studiando la vicenda.
"Non è detto che si chiuda qui il
procedimento", spiegano, anche perché
quello del Garante "è un provvedimento
che in un qualche modo andrà verificato".
Chi lo verificherà, sottoponendolo evidentemente
ad un ricorso e ad un giudizio, potrebbero però
non essere più le società direttamente
coinvolte ma anche altri soggetti detentori
del diritto d'autore e potenzialmente interessate
a veder ribaltata una decisione come quella
del Garante. "Per il momento, comunque
- sottolineano i legali a PI - stiamo ancora
procedendo all'esame del provvedimento".
Infine, sottolineano gli avvocati
di Bolzano così come altri commentatori
sulla vicenda, la questione non finisce qui:
il giudizio del Garante esprime un orientamento
previsto a norma di legge ed evidentemente centrale
ma sul piano prettamente tecnico saranno i giudici
del Tribunale di Roma a dover decidere sull'esito
dei due procedimenti aperti in quella sede.
Ad ogni modo, vista la portata
della decisione del Garante, va da sé
che ieri molti abbiano voluto commentare quanto
accaduto. Ecco cosa è stato detto.
Tra i primi a commentare la decisione
del Garante ieri è stato Enzo Mazza,
presidente FIMI (Federazione Industria Musicale
Italiana), che ha messo l'accento su un aspetto
molto specifico della vicenda, in particolare
il fatto che la posizione del Garante sia legata
ad un procedimento civile, laddove l'ordinamento
italiano come noto apre la via anche ad un'opzione
penale. "La decisione del Garante - ha
avvertito Mazza - porterà i titolari
dei diritti ad aumentare il contenzioso penale
con centinaia di denunce alle forze di polizia
ed alla magistratura, anche in quei casi dove
il tutto si poteva risolvere con un richiamo
via email".
Mazza delinea un possibile futuro della battaglia
contro il P2P spiegando che l'industria dell'intrattenimento
"sposterà pesantemente il target
delle azioni giudiziarie contro i service provider".
Con toni del tutto diversi sono
invece intervenuti ieri i consumatori. Altroconsumo,
una delle associazioni che si era schierata
con gli utenti presi di mira avanzando due maxireclami,
ha applaudito alla decisione del Garante. "È
la vittoria del diritto alla privacy e degli
utenti della Rete - scrive l'Associazione -
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
non può giustificare il monitoraggio
e la schedatura di massa degli utenti delle
piattaforme P2P". L'Associazione del consumo
spiega anche che "sta valutando la possibilità
di agire contro la Peppermint, la Techland e
la Logistep a tutela dei diritti ed interessi
dei consumatori, chiedendo alle tre società
di risarcire i danni ingiustamente arrecati
a questi ultimi. Chi fosse interessato a chiedere
il risarcimento del danno ricevuto può
segnalarlo tramite la casella peppermint@altroconsumo.it".
Sulla stessa linea anche Adiconsum,
che si era costituita in giudizio nell'affaire
Peppermint. L'Associazione ha spiegato che "si
sta attivando per ottenere i risarcimenti per
i danni subiti sia da chi ha scelto di difendersi,
sia da coloro che invece hanno ceduto alle pressioni
dello studio legale Mahlknecht & Rottensteiner
e hanno pagato i circa 330 euro richiesti per
lettera raccomandata". Adiconsum ritiene
dunque che "giustizia è stata fatta"
ma si chiede appunto chi risarcirà gli
utenti e soprattutto "come si concluderanno
le cause ancora in corso?". "È
solo la prima vittoria - sottolinea Adiconsum
- in attesa delle due pronunce pendenti innanzi
il Tribunale di Roma".
Tra gli altri interventi, ieri,
quelli dell'avvocato Guido Scorza, che sul suo
blog ha parlato di una vittoria per tutta la
rete. "Finalmente - scrive - migliaia di
utenti italiani potranno tirare un sospiro di
sollievo e dormire sonni tranquilli: nessuno
busserà alla loro porta con nuovo improbabili
proposte transattive né denunce".
A commentare la decisione del
Garante ieri pomeriggio anche Paola Balducci,
parlamentare della Sinistra Arcobaleno che aveva
a suo tempo presentato una interrogazione parlamentare
denunciando le scarse tutele per gli utenti.
A suo dire "la decisione del Garante è
saggia perché l'invadenza di alcune società
private che spiano gli utenti di Internet va
fermata". A suo dire la scelta del Garante
"riconosce il diritto alla Privacy dei
milioni di utenti di Internet e rafforza un
principio fondamentale di democrazia".
Fonte originale: Punto-informatico.it
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