Roma - Il primo segnale che
qualcosa di imprevisto sul diritto d'autore
fosse stato posto nella Finanziaria è
arrivato da un lettore del blog Wittgenstein
che in un post spiega come l'articolo 32 del
collegato alla Finanziaria cambia le carte
in tavola per quanto riguarda articoli di
riviste o giornali.
L'articolo si riferisce alla
normativa sul diritto d'autore e recita:
"1. All'articolo 65 della legge 22 aprile
1941, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente:
I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo,
la riproduzione totale o parziale di articoli
di riviste o giornali, devono corrispondere
un compenso agli editori per le opere da cui
i suddetti articoli sono tratti. La misura
di tale compenso e le modalità di riscossione
sono determinate sulla base di accordi tra
i soggetti di cui al periodo precedente e
le associazioni delle categorie interessate.
Sono escluse dalla corresponsione del compenso
le amministrazioni pubbliche di cui al comma
2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Come sottolinea nel suo blog
Massimo Mantellini, l'attuale articolo 65
recita qualcosa di ben diverso:
1. Gli articoli di attualità
di carattere economico, politico o religioso,
pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico,
e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati
al pubblico in altre riviste o giornali, anche
radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione
non è stata espressamente riservata,
purché si indichino la fonte da cui
sono tratti, la data e il nome dell'autore,
se riportato.
All'apparenza, dunque, si tratta
di una modifica sostanziale che potrebbe riguardare
moltissime diverse attività. Come scrive
il lettore che ha "scoperto" la
novità: "È vero che alcuni
giornali ripubblicano articoli altrui ma,
laddove altrui abbia da ridire, esiste già
una tutela normativa, no? A che serve questo
articolo? Non capisco. È un semplice
rimpiazzo della versione che chiamava rassegne
stampa quello che qui è detto articoli
di riviste o giornali? O serve per internet?"
Daniele Minotti, giurista esperto
di cose della rete, nel suo blog getta acqua
sul fuoco: "(...) nella forma non cambia
molto. Nel senso che i limiti alla riproduzione
rimangono, ma per riprodurre (ove consentito)
occorre pagare. Il che, però, frustra
lo spirito dell'art. 65 che, pur con determinati
limiti, è quello della diffusione e
dell'elaborazione del sapere mediante citazione.
Detto ciò, mi sembra che Internet,
di per sé, non possa essere classificata
come rivista o giornale. I blogger, dunque,
abbandonino subito eventuali sogni di ricchezza".
Rimane da chiedersi cosa accadrà
ad un webmaster o ad un blogger che voglia
riprodurre sul proprio sito un articolo di
giornale per nessun altro proposito che la
condivisione dell'informazione e della conoscenza.
Fonte: Punto-informatico.it
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