Roma - Arriva dal Tribunale
di Chieti una sentenza destinata a far discutere
e a riportare al centro il dibattito sulle
modalità di acquisizione
delle prove nei processi che coinvolgono
computer e dati informatici: assolto un imputato
accusato di aver ottenuto illecitamente codici
di accesso ai server di un provider italiano.
Sul computer dell'uomo sono
state individuate due password di accesso
a quei server, la prima acquistata con regolare
contratto di abbonamento mentre l'altra "sembrerebbe"
un codice interno usato dal provider. Il condizionale
è d'obbligo: l'acquisizione di queste
prove dal computer dell'indagato è
avvenuta mediante una perquisizione dichiarata
nulla, in quanto il mandato non era stato
firmato dal Pubblico Ministero.
A quel punto le uniche prove
a carico dell'imputato consistevano nei dati
trasmessi alla Polizia Postale da quel fornitore
di servizi. "Le indagini - si legge nella
sentenza - non proseguirono con sufficiente
approfondimento poiché ci si limitò
ad interpellare la ditta senza alcuna formale
acquisizione di dati e senza alcuna verifica
circa le modalità della conservazione
degli stessi allo scopo di assicurarne la
genuinità e l'attendibilità
nel tempo".
Nel corso dell'escussione degli
ufficiali della PolPost, spiega la sentenza,
un sovraintendente ha spiegato a questo proposito
che "rispondo di no, non lo potevamo
verificare... non lo abbiamo verificato. Io
non so adesso come (il provider) gestisca
questi dati, ma non l'abbiamo verificato...
abbiamo fatto una richiesta (al provider)
di comunicarci..." L'ufficiale "ha
poi aggiunto di non essere andato sul posto
e di non essere in grado di riferire circa
le "..operazioni tecniche che sono state
compiute (dal provider) per estrarre questi
dati".
"La prova oggi acquisita
- continua la sentenza - è da considerarsi
alquanto equivoca poiché gli operatori
della Polizia Postale avevano fondato essenzialmente
i loro accertamenti proprio sull'atto di sequestro
considerato nullo eppertanto hanno potuto
riferire in maniera approssimativa esclusivamente
circa le operazioni compiute presso (il provider)".
Dunque le prove erano costituite
da dati che "provenivano dalla stessa
persona offesa e che trattasi di dati tecnici
di particolare delicatezza e manipolabilità".
Quindi, spiega il magistrato togato che ha
redatto la sentenza "ci pare che il dato
acquisito sia minimo e del tutto insufficiente
a fondare qualsivoglia affermazione di responsabilità
al di là del ragionevole dubbio".
Di conseguenza il magistrato
ha dichiarato l'imputato "non colpevole
della contestazione mossagli" e dunque
"assolto per non aver commesso il fatto".
La sentenza in base alle nuove
norme non è appellabile ed è
quindi destinata a far giurisprudenza.
L'intero testo della sentenza
è
stato pubblicato nelle scorse ore da ICTLex
Fonte: Punto-informatico.it
Questo articolo, come tutti i contenuti di Punto
Informatico (salvo diverse indicazioni) sono
pubblicati secondo la licenza di utilizzo
di Creative
Commons
inpagina
|
Software motori di ricerca - Guadagnare
Online
Affari-web.it
non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti dei link
segnalati. Le foto inserite in alcune pagine sono state tratte liberamente
dal web (non si specificava alcun diritto) e chiunque ne detenga i diritti
può contattarci per la rimozione. Tutti i marchi citati appartengono
ai loro proprietari.
|