Milano - C'è aria di
festa in rete per una ordinanza del Tribunale
del Riesame di Milano che rafforza e non di
poco la posizione processuale di Coolstreaming,
uno dei siti che era stato sequestrato lo
scorso gennaio perché facilitava ai
propri utenti l'accesso a certi materiali
disponibili in rete, in particolare ad alcune
partite i cui diritti fanno capo a SKY.
L'Ordinanza, emessa nei giorni
scorsi, respinge l'appello presentato dal
Pubblico Ministero contro il dissequestro
del sito, ordinato dal GIP a febbraio. Ma
ciò che conta forse ancora di più
sono le motivazioni, in quanto i giudici ritengono
che "non sussistano i presupposti, neanche
in termini di fumus boni iuris, per ritenere
integrata la fattispecie contestata di cui
all'art. 171 lett. a-bis) legge n. 633/1941,
né quella di cui all'art. 171 lett.
f) stessa legge prospettata in via alternativa
dal P.M. nell'atto di appello, né alcuna
altra fattispecie incriminatrice prevista
dall'attuale disciplina normativa in tema
di tutela penale del diritto d'autore".
Il legale di Coolstreaming,
l'avv. Giuseppe Briganti, già noto
ai lettori di Punto Informatico ed esperto
di cose della rete, ha elencato le ragioni
che hanno indotto il Tribunale del Riesame
a pronunciarsi in questo modo:
- il Tribunale non è
in grado, innanzitutto, di stabilire se le
trasmissioni televisive delle partite di calcio
di cui si tratta possano essere o meno qualificate
come opere dell'ingegno per mancanza di elementi
a supporto dell'accusa;
- in ogni caso, il Tribunale
ritiene fondata sul punto la conclusione del
Giudice per le Indagini Preliminari, secondo
il quale le suddette trasmissioni sportive
non possono essere qualificate quali opere
dell'ingegno per difetto di un apprezzabile
apporto creativo;
- anche a voler ritenere le
trasmissioni sportive opere dell'ingegno,
comunque, secondo il Tribunale, Coolstreaming
non potrebbe essere ritenuto responsabile
- nemmeno a titolo di concorso - del reato
contestatogli perché non esso ma le
emittenti cinesi hanno immesso in Rete le
trasmissioni. Coolstreaming non ha invece
trasmesso alcunché né ha agevolato
l'immissione in Rete, limitandosi a segnalare
collegamenti ipertestuali a ciò che
già si trovava su Internet
- non è stato del resto
dimostrato dall'accusa e dalla denunciante
che le emittenti cinesi agiscano in violazione
del contratto di licenza intercorso con detta
denunciante.
La partita non è ancora
chiusa, spiega il legale, perché "una
volta esaurita la fase delle indagini preliminari,
il PM dovrà decidere se dare avvio
al vero e proprio giudizio contro Coolstreaming,
esercitando l'azione penale, o archiviare
il caso". "Coolstreaming - aggiunge
Briganti - confida nella magistratura e, pertanto,
anche alla luce dei provvedimenti sopra richiamati,
nel fatto che il procedimento penale si concluda
con un'archiviazione nei suoi confronti".
Fonte: Punto-informatico.it
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