Roma - A poco più di
un anno dalla sua uscita, ecco le integrazioni
al Codice dell'amministrazione digitale, approvate
dal Consiglio dei ministri del 15 marzo 2006.
Il testo definitivo del decreto si compone
di ben trentadue articoli, che se da un lato
modificano ventinove degli articoli del Codice,
dall'altro lo integrano con nuove sette disposizioni,
inserendo al capo ottavo le norme in materia
di Sistema pubblico di connettività
e rete internazionale della pubblica amministrazione,
già oggetto del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 42, oggi abrogato.
Ma cosa cambia, in concreto, per il cittadino?
Il comunicato stampa del ministero annuncia
la scomparsa del "pellegrinaggio burocratico"
di cittadini ed imprese, sollevati dal dover
acquisire ed esibire certificati grazie all'interconnessione
di tutti gli uffici pubblici, centrali e locali.
Diciamo che si tratta di un auspicio, più
che di un fatto. Come rilevato dal Consiglio
di Stato nei pareri al Codice (7 febbraio
2005) e alle sue integrazioni (30 gennaio
2006), il Codice si propone anzitutto di segnare
una rotta, nel senso di mutare consuetudini
radicate nel rapporto Stato-cittadini, trasformando
in senso paritario un rapporto oggi segnato
dalla subordinazione del cittadino allo Stato:
in questo senso devono essere lette le integrazioni
del marzo di quest'anno.
Parliamo della migliore armonizzazione
con la normativa in materia di dati personali
(modifiche agli articoli 2, 55, 56, 58, 77),
del riconoscimento di dignità giuridica
alle copie cartacee di documenti informatici
(articolo 23, comma 2bis), della definizione
delle regole per la formazione e l'accesso
al fascicolo informatico della pratica (articolo
41, commi 2bis, 2ter, 2quater), dell'inserimento
dei nominativi dei dirigenti responsabili
dei singoli uffici tra i dati che obbligatoriamente
i siti delle pubbliche amministrazioni devono
contenere (art. 54), della riduzione da ventiquattro
a otto mesi del termine perché le pubbliche
amministrazioni provvedano ad "istituire
almeno una casella di posta elettronica istituzionale
ed una casella di posta elettronica certificata"
nonché a "utilizzare la posta
elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione
ed i propri dipendenti" (articolo 47,
comma 3): e quindi al primo settembre 2006.
Significativa, anche se ovviamente
non risolutiva, è poi l'eliminazione
dell'espressione centrali contenuta negli
articoli 3, comma I, e 54, comma I, del Codice.
La conseguenza è che il principio secondo
il quale i cittadini e le imprese hanno diritto
a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
statali (articolo 3) e l'obbligo di queste
di inserire determinati dati pubblici all'interno
dei loro siti (articolo 54), si applicano
a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese
quelle regionali e locali, sia pure "nei
limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative
disponibili e nel rispetto della loro autonomia
normativa". Per un tentativo di definizione
della nozione di pubbliche amministrazioni
centrali e di siti istituzionali si veda Accessibilità
ed usabilità dei siti istituzionali
su Webimpossibile.net.
Ed infine: particolarmente apprezzabile
è l'attribuzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo delle
controversie concernenti l'esercizio del diritto
di cui all'articolo 3. Dell'importanza della
cosa si era già parlato su Punto Informatico:
qui non possiamo non sottolineare come la
disposizione si armonizzi poco o niente con
la recentissima legge 1 marzo 2006, n. 67,
"Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni"
che attribuisce al giudice ordinario la tutela
giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti,
sia di privati che di pubbliche amministrazioni,
che violino il principio di parità
di trattamento ponendo in essere discriminazioni
"in pregiudizio delle persone con disabilità".
In altre parole: i disabili che non possono
accedere ad un sito in ragione della loro
specifica disabilità si rivolgeranno
al giudice civile, chi non riesce a ottenere
l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le pubbliche amministrazioni si rivolgerà
al giudice amministrativo. E se le posizioni
si sommano? Qualche intervento di raccordo
si renderà necessario.
Il testo coordinato ed aggiornato
del Codice dell'amministrazione digitale con
le modifiche apportate è disponibile
all'indirizzo http://www.studiospallino.it/materiali/padigitale.htm.
Avv. Lorenzo Spallino
Studio
legale Spallino
Fonte: Punto-informatico.it
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