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Codice PA digitale, cosa cambia per il cittadino?
di L. Spallino (Webimpossibile.net) - Ecco il quadro delle novità dopo gli ultimi aggiornamenti. Non tutto brilla ma si offrono al cittadino, anche a quello portatore di disabilità, più garanzie e servizi

Roma - A poco più di un anno dalla sua uscita, ecco le integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, approvate dal Consiglio dei ministri del 15 marzo 2006. Il testo definitivo del decreto si compone di ben trentadue articoli, che se da un lato modificano ventinove degli articoli del Codice, dall'altro lo integrano con nuove sette disposizioni, inserendo al capo ottavo le norme in materia di Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione, già oggetto del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, oggi abrogato.


Ma cosa cambia, in concreto, per il cittadino? Il comunicato stampa del ministero annuncia la scomparsa del "pellegrinaggio burocratico" di cittadini ed imprese, sollevati dal dover acquisire ed esibire certificati grazie all'interconnessione di tutti gli uffici pubblici, centrali e locali. Diciamo che si tratta di un auspicio, più che di un fatto. Come rilevato dal Consiglio di Stato nei pareri al Codice (7 febbraio 2005) e alle sue integrazioni (30 gennaio 2006), il Codice si propone anzitutto di segnare una rotta, nel senso di mutare consuetudini radicate nel rapporto Stato-cittadini, trasformando in senso paritario un rapporto oggi segnato dalla subordinazione del cittadino allo Stato: in questo senso devono essere lette le integrazioni del marzo di quest'anno.

Parliamo della migliore armonizzazione con la normativa in materia di dati personali (modifiche agli articoli 2, 55, 56, 58, 77), del riconoscimento di dignità giuridica alle copie cartacee di documenti informatici (articolo 23, comma 2bis), della definizione delle regole per la formazione e l'accesso al fascicolo informatico della pratica (articolo 41, commi 2bis, 2ter, 2quater), dell'inserimento dei nominativi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici tra i dati che obbligatoriamente i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere (art. 54), della riduzione da ventiquattro a otto mesi del termine perché le pubbliche amministrazioni provvedano ad "istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata" nonché a "utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti" (articolo 47, comma 3): e quindi al primo settembre 2006.

Significativa, anche se ovviamente non risolutiva, è poi l'eliminazione dell'espressione centrali contenuta negli articoli 3, comma I, e 54, comma I, del Codice. La conseguenza è che il principio secondo il quale i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi statali (articolo 3) e l'obbligo di queste di inserire determinati dati pubblici all'interno dei loro siti (articolo 54), si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali, sia pure "nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa". Per un tentativo di definizione della nozione di pubbliche amministrazioni centrali e di siti istituzionali si veda Accessibilità ed usabilità dei siti istituzionali su Webimpossibile.net.

Ed infine: particolarmente apprezzabile è l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui all'articolo 3. Dell'importanza della cosa si era già parlato su Punto Informatico: qui non possiamo non sottolineare come la disposizione si armonizzi poco o niente con la recentissima legge 1 marzo 2006, n. 67, "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" che attribuisce al giudice ordinario la tutela giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti, sia di privati che di pubbliche amministrazioni, che violino il principio di parità di trattamento ponendo in essere discriminazioni "in pregiudizio delle persone con disabilità". In altre parole: i disabili che non possono accedere ad un sito in ragione della loro specifica disabilità si rivolgeranno al giudice civile, chi non riesce a ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni si rivolgerà al giudice amministrativo. E se le posizioni si sommano? Qualche intervento di raccordo si renderà necessario.

Il testo coordinato ed aggiornato del Codice dell'amministrazione digitale con le modifiche apportate è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/materiali/padigitale.htm.

Avv. Lorenzo Spallino
Studio legale Spallino

Fonte: Punto-informatico.it

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