Roma - "Obbligatorio depositare
siti e newsletter!" titolava Punto Informatico
il 12 maggio 2004, all'indomani della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 aprile
2004, n. 106 "Norme relative al deposito
legale dei documenti di interesse culturale
destinati all'uso pubblico". La legge
rendeva obbligatorio il deposito di "documenti
destinati all'uso pubblico e fruibili mediante
la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque
sia il loro processo tecnico di produzione,
di edizione o di diffusione, ivi compresi
i documenti finalizzati alla fruizione da
parte di portatori di handicap" (articolo
1). Una disposizione talmente generica da
ricomprendere tutto quanto circolante su Internet.
Le obiezioni circa l'inapplicabilità
di una simile norma ad una realtà in
costante mutamento come Internet, non produssero
alcun effetto. Fu invece il timore di essere
sommersi da migliaia e migliaia di CD e floppy
che spinse la Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, uno dei due destinatari (assieme
alla Biblioteca nazionale centrale di Roma)
del deposito, ad emanare il 20 maggio 2004
un comunicato nel quale si confermava l'intento
del legislatore circa "la raccolta e
la conservazione dei siti web (come di tutte
le altre pubblicazioni digitali)", ma
si raccomandava "di non inviare copie
di siti web alla nostra biblioteca",
nell'attesa dell'emanazione del Regolamento
attuativo previsto dall'articolo 5 della Legge.
Il comunicato della Biblioteca
Nazionale era ? e rimane ? importante per
un altro motivo: la Biblioteca sottolineava
con chiarezza che il deposito fisico del sito
non sarebbe stato necessario in quanto le
biblioteche nazionali che stanno cooperando
a livello internazionale "concordemente
indicano nell'harvesting - ossia nella raccolta
delle pagine web effettuata tramite un software
(crawler) - la modalità più
efficiente e sostenibile di deposito".
In buona sostanza: chi pubblica siti web liberamente
accessibili in rete, non deve depositare niente,
perché sarà il crawler gestito
dall'istituzione depositaria che provvederà
in modo automatico.
Tutto tace sino all'estate 2006,
quando il 18 agosto esce, sulla Gazzetta Ufficiale
n. 191, il Decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 2006, n. 252, contenente il Regolamento
attuativo della legge (al momento disponibile
solo sul portale dei Chimici Italiani), il
quale dedica un intero capo (il settimo, articoli
da 37 a 40), ai documenti diffusi tramite
rete informatica. Cosa sia un documento e
cosa sia una rete informatica non si dice:
ma la cosa ha poca importanza perché,
per come è scritto l'articolo 4 della
legge, qualunque cosa circoli su Internet
è un documento.
Se, infatti, sono classificati
come documenti libri, opuscoli, pubblicazioni
periodiche, carte geografiche e carte topografiche,
atlanti, grafica d'arte, video d'artista,
manifesti, musica a stampa, microforme, foto,
musiche e video, film e sceneggiature, un
documento diffuso tramite rete informatica
è tutto ciò che non rientra
in quest'elenco (articolo 4, lettera r). Il
documento diffuso su rete informatica è
dunque come l'araba fenice di Metastasio:
che vi sia ciascun lo dice, dove ? o, meglio,
cosa - sia nessun lo sa.
Sta di fatto che il Regolamento
(articolo 37) conferma l'obbligo del deposito
dei documenti diffusi tramite rete informatica,
rinvia ad un successivo Regolamento l'individuazione
delle modalità di deposito e rimette
al Ministero la promozione di "forme
volontarie di sperimentazione del deposito
(...), mediante la stipulazione di appositi
accordi con i soggetti obbligati". Delle
modalità di raccolta in automatico
resta un modesto accenno, quando si afferma
che gli accordi sperimentali prevederanno,
"ove possibile, anche forme automatiche
di raccolta, secondo le migliori pratiche
e conoscenze internazionali del settore".
Insomma: non è per nulla scontato che
il meccanismo dell'harvesting diventi la norma.
Nell'attesa di leggere l'emanando
Regolamento, per il quale non c'è alcuna
indicazione temporale, il legislatore ha pensato
bene di esonerare sin d'ora dall'obbligo del
deposito "i documenti diffusi su rete
informatica destinati ad essere fruiti da
gruppi di utenti con accesso riservato, quali
quelli contenuti in una rete Intranet",
salvo ulteriori indicazioni in proposito sulla
base dei risultati della fase di sperimentazione
(articolo 39).
Ma nessun passo indietro è
stato fatto sul fronte delle sanzioni: il
legislatore ha, infatti, fissato i criteri
di determinazione della sanzione monetaria
che l'articolo 7 della legge stabilisce "pari
al valore commerciale del documento, aumentato
da tre a quindici volte, fino ad un massimo
di 1.500 euro". Per l'ipotesi in cui
il valore commerciale dei documenti diffusi
tramite rete informatica non sia dichiarato,
il Regolamento rimette alla Direzione generale
per i beni librari, sentita la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze, il compito
di determinarne il valore "sulla base
del valore commerciale di prodotti similari
o dei costi di produzione stimati" (articolo
40, primo comma), mentre nella fase di sperimentazione
sono sospese le (ulteriori?) sanzioni previste
dall'articolo 43 del Regolamento (articolo
40, secondo comma).
Infine: chi controllerà
che il deposito avvenga? L'articolo 41 rimette
agli istituti depositari "il controllo
sull'adempimento degli obblighi di deposito
legale". Per i documenti diffusi tramite
rete informatica, saranno dunque la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca
nazionale centrale di Roma a vigilare sul
rispetto della legge.
Più di un milione di
domini.it e 350.000 blog stimati: questo è
oggi lo stato del web in Italia. Come e con
quali mezzi le Biblioteche nazionali provvederanno
a censirli, archiviarli e tenerli controllati,
non si sa.
Lorenzo Spallino
webimpossibile.net
Fonte: Punto-informatico.it
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