Roma - Ancora una sentenza in
materia di diritto d'autore, software e download.
Stavolta a pronunciarsi è la Terza
Sezione della Corte di Cassazione, che lo
scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n.
149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi
a seguito di ricorso avverso sentenza emessa
dalla Corte di Appello di Torino, sentenza
di conferma della pronuncia di colpevolezza
di due studenti in ordine ai reati di cui
agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto
d'autore (la famigerata n. 633/41).
L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo
le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad
oggi le due disposizioni di legge si sono
"assestate" sulle seguenti versioni:
l'art. 171 bis prevede la punibilità
da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente
duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale
o concede in locazione programmi contenuti
in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE).
L'art. 171 ter punisce con la
reclusione da sei mesi a tre anni chi per
uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente
duplica, riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto
o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate
o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico,
con qualsiasi procedimento, opere o parti
di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o banche dati.
Per primo grado e Corte di Appello
gli imputati erano colpevoli...
I giudici dei procedimenti precedenti avevano
ravvisato entrambi i reati nei confronti di
due soggetti che avevano creato, gestito e
curato la manutenzione di un sito ftp mediante
un PC esistente presso l'associazione studentesca
del Politecnico di Torino, sul quale venivano
sostanzialmente effettuati download di programmi
ed opere cinematografiche tutelate dalla legge
sul diritto d'autore. Tali programmi una volta
scaricati potevano essere prelevati da determinati
utenti che avevano un accesso al server, conferendo
a loro volta altro materiale informatico sul
server stesso.
La punibilità degli imputati
era basata sull'osservazione che l'attività
da loro posta in essere implicava come passaggio
obbligatorio, la duplicazione dei programmi
relativi alle opere protette - violazione
del diritto d'autore per trarne profitto -
ed il successivo download, violativo del diritto
d'autore in quanto fatto commesso per uso
non personale (disponibilità a favore
dei terzi) con fini di lucro.
... secondo la Cassazione invece...
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso
la configurabilità del reato di duplicazione
abusiva - e quindi il reato di cui all'art.
171 bis - in quanto la duplicazione non è
operazione propedeutica al download, ma concetto
ben diverso. Difatti la duplicazione non era
attribuibile a chi originariamente aveva effettuato
il download, ma a chi si era salvato il programma
prelevando i files necessari dal server su
cui erano disponibili.
Per quanto concerne invece il
reato di cui all'art. 171 ter, essendo che
nello stesso è previsto quale elemento
costitutivo del reato il fine di lucro, secondo
la Corte di Cassazione è possibile
escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti il legislatore, che più volte
è intervenuto nella legge a tutela
del diritto d'autore alternando nei vari reati
i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo
in risalto la netta distinzione tra i due
concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile
laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio
economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto
include ogni mero vantaggio morale. In questo
caso la messa a disposizione dei programmi
mediante attività di download non configura
alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter)
poiché le attività sono state
effettuate gratuitamente.
Decisione finale: la Corte di
Cassazione ha annullato le precedenti sentenze
di condanna degli imputati, ritenendo che
la fattispecie oggetto del processo non costituisca
fatto previsto dalla legge.
Interessante conclusione anche
alla luce della continua incertezza vigente
nella materia.
Avv. Valentina Frediani
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Fonte: Punto-informatico.it
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