Roma - Una nuova mannaia sulla
libertà di link si è abbattuta
nei giorni scorsi come evidenziato da un articolo
di Repubblica.it: la Corte di Cassazione ha
infatti stabilito che proporre dei link organizzati
a materiali protetti dal diritto d'autore,
in questo caso partite di calcio SKY, costituisce
concorso nella violazione del diritto d'autore.
Anche se i materiali stessi si trovano su
server cinesi, gestiti peraltro da società
che hanno regolari contratti di riproduzione
con SKY.
Ad essere indagati, come ben
sanno i lettori di Punto Informatico, sono
due webmaster che gestiscono siti che offrono
molte diverse tipologie di link legate allo
streaming web di materiali pubblicati in rete
dalle fonti più diverse. Tra questi,
anche una serie di partite di calcio sulle
quali SKY ha l'esclusiva.
Secondo la sentenza 33945 della
Cassazione "è innegabile che gli
attuali indagati hanno agevolato attraverso
un sistema di guida online la connessione
e facilitato la sincronizzazione con l'evento
sportivo: senza l'attività degli indagati,
non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata
in misura minore, la diffusione delle opere
tutelate".
La Corte si è addentrata
anche nel meccanismo di fornitura dei link
agli appassionati, informazioni che "per
raggiungere il loro obiettivo, devono essere
inoltrate agli utenti in epoca antecedente
alla immissione delle trasmissioni in via
telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto,
comporta come conseguenza che, in base alle
generali norme sul concorso nel reato, gli
indagati, pur non avendo compiuto l'azione
tipica, hanno posto in essere una condotta
consapevole avente efficienza causale sulla
lesione del bene tutelato".
Se, dunque, la fruizione di
quei materiali da parte dei singoli utenti
rappresenta una violazione del diritto d'autore,
il fatto che ciò fosse agevolato dai
gestori dei siti predispone, secondo la Corte,
l'esistenza di un concorso nella violazione,
un reato che può avere conseguenze
piuttosto pesanti in un quadro che sposa le
tesi dell'accusa. Scrivono i giudici: "L'attività
costitutiva del concorso, può essere
individuata in qualsiasi comportamento che
fornisca apprezzabile contributo alla ideazione,
organizzazione ed esecuzione del reato. Non
è necessario un previo accordo diretto
alla causazione dell'evento, ben potendo il
concorso esplicarsi in una condotta estemporanea,
sopravvenuta a sostegno dell'azione di terzi
anche alla insaputa degli altri agenti".
La decisione della Corte, che
porterà ad un riesame del processo,
ribalta quanto stabilito nei precedenti gradi
di giudizio, in cui sostanzialmente era prevalsa
la tesi secondo cui il reato non sussisteva
proprio perché le partite oggetto del
provvedimento venivano poste in rete dalle
emittenti cinesi, e non dagli imputati. In
particolare, il tribunale di Milano che aveva
giudicato il caso spiegava che l'accesso alle
partite "era consentito non attraverso
l'elusione delle misure tecnologiche predisposte
dalla società (SKY, ndr.), ma perché
le partite erano immesse in rete da alcune
emittenti cinesi che avevano acquistato da
SKY il diritto di trasmetterle localmente".
Com'è ovvio, in molti
parlano della cosa in queste ore in rete,
come Ikaro.net, che nella disamina del caso
ventila anche l'ipotesi che si faccia confusione
tra Proprietà Intellettuale e Proprietà
Industriale.
"Quanti siti nel mondo
ospitano il link al sito cinese? Decine di
migliaia? - si chiede invece Beppe Grillo
- Autodenunciatevi alla Cassazione inviandole
una mail. Nel frattempo noi del blog potremmo
dare un aiuto ai supremi giudici con un corso
gratuito di introduzione a Internet".
Fonte: Punto-informatico.it
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