Roma - Alcune settimane fa si
è svolto a Varenna un interessante
convegno di giuristi, in cui tra le altre
cose si è discusso della prossima riforma
della parte del Codice Penale che si occupa
di crimini informatici. Speravo che qualche
addetto ai lavori commentasse alcuni aspetti
preoccupanti di questo documento relativamente
ai diritti civili in Rete ma, in sua assenza,
tenterò di sostituirlo.
Il documento guida della discussione
è stato il cosiddetto "Articolato
Tanga", dal nome dell'autore principale.
Riassume il lavoro della Commissione Nordio,
che sta studiando il recepimento del trattato
di Budapest ("Convenzione sulla cybercriminalità"
del 23/11/2001) e della recente Direttiva
Europea ("Decisione Quadro relativa agli
attacchi contro i sistemi di informazione"
del 19/4/2002) nella parte del codice penale
italiano che attualmente tratta la cybercriminalità
ed i reati informatici.
Si tratta di un documento interessante
e ben scritto, che compie un evidente sforzo
per comprendere e spiegare il mondo della
Rete ad un uditorio che spesso lo conosce
solo in maniera indiretta.
L'Articolato Tanga contiene,
a parere di chi scrive, alcuni punti estremamente
preoccupanti (per usare un eufemismo): due
in particolare consistono nella definizione
di nuove fattispecie di reato "Detenzione
abusiva di strumenti informatici" e "Uso
illegale di dati criptati o steganografati".
Si tratta di due fattispecie
di dubbia e comunque non dimostrabile efficacia
nella repressione della criminalità,
ma che possono certamente essere usate ed
abusate anche per limitare e reprimere il
diritto alla riservatezza ed alla libertà
di espressione in Rete, e quindi come strumento
di pressione psicologica nei confronti dei
comportamenti di buona parte delle persone
oneste che usano la rete come strumento di
lavoro e di realizzazione personale.
Ma prima una parentesi doverosa
per collocare quella che sarà una aspra
critica all'Articolato Tanga. Proprio all'inizio,
l'autore cita due brani della "Dichiarazione
di indipendenza del Cyberspazio" di The
Mentor (John P. Barlow). Questo documento,
che è fondamentale per chiunque voglia
capire la Rete, e la cui lettura è
vivamente consigliata, ha una formulazione
molto chiara e perentoria che, ad una lettura
superficiale, puo' essere confusa con ingenuità
o massimalismo.
Una maggiore attenzione, e magari una lettura
comparata con la ben più famosa "Dichiarazione
di Indipendenza" degli Stati Uniti permette
invece di rivelare interessanti assonanze
e punti di contatto in termini di libertà
e diritti civili, chiare anche a "non
informatici".
Il giudizio che l'autore dell'Articolato
fornisce è chiaro e lapidario. Dopo
aver citato la frase di The Mentor: "Voi
non conoscete la nostra cultura, la nostra
etica, e nemmeno i codici non scritti che
danno alla nostra società più
ordine di quello che potrebbe essere ottenuto
dalle vostre imposizioni", l'autore commenta:
"Se tanta spocchia induce al sorriso
chi tratta quotidianamente con criminali efferati,
nondimeno la questione è terribilmente
seria".
Considerare "spocchia"
uno dei più famosi documenti della
Rete a causa della sua forma, lascia pensare
che il contenuto venga giudicato irrilevante
o non sia stato nemmeno preso in considerazione.
Questa sì è una questione seria
e preoccupante.
Ebbene, vorrei commentare che
il potere legislativo e quello giudiziario
devono preoccuparsi prima di tutto degli onesti
cittadini detentori dei diritti civili sanciti
nella Costituzione della Repubblica Italiana,
e pertanto indirizzare le loro attività
istituzionali non solo contro il criminale
ed in difesa della vittima del reato, ma anche
tutelando tutti gli onesti ed innocenti. La
formulazione delle due fattispecie di reato
prima menzionate è invece quanto di
più lontano possa immaginarsi da questo
obbiettivo.
Cominciamo dalla "Detenzione
abusiva di strumenti informatici"
La fattispecie di reato, definito di tipo
anticipatorio, sancisce la illiceità
del possesso di programmi destinati specificamente
alla realizzazione di crimini informatici.
Il testo stesso dell'articolato anticipa una
critica elementare, facendo rilevare che la
destinazione d'uso "tipica" di un
programma per elaboratore puo' non essere
questione facile da definire, essendo di tipo
interpretativo.
Subito dopo però giustifica la cosa
sostenendo che esistono programmi di funzionalità
univoca (criminale), come i programmi di "Brute
Force" destinati al crack delle password.
Con ciò il giurista considera
dimostrata la sua tesi, mentre per qualunque
informatico è evidente che invece l'ha
appena confutata. I programmi di brute forcing,
da "John the Ripper" in poi, fanno
parte del set di strumenti indispensabili
di qualunque esperto di sicurezza od amministratore
di sistemi, che li usano per individuare gli
utenti che hanno scelto password deboli. Da
domani quindi, se il futuro della legge italiana
sul cybercrime sarà modellato con questi
ragionamenti, sarà galera immediata
per questi signori (io preferisco le arance,
ricordatevelo se mi verrete a trovare).
Passiamo adesso all'altra fattispecie,
"Uso illegale di dati criptati o steganografati",
definita così: "Chiunque al fine
di organizzare, o commettere o consentire
che altri organizzino o commettano reati (...)
trasmette, mediante un sistema di informazione,
dati informatici criptati o steganografati".
Mentre il testo sembra diretto
a colpire le attività dei criminali
e basta, in realtà colpisce anche i
"fornitori" di servizi di comunicazione,
cui viene sottratto il controllo sulle informazioni
che trasmettono, in quanto crittografate.
Poichè questi fornitori di servizi
non sono più solo impese, ma proprio
nel caso di servizi volti alla tutela della
privacy e dei diritti civili in rete sono
singoli individui, spesso mossi da motivi
idealistici ed altruistici, ciò equivale
a vietare di fatto la realizzazione di server
per la privacy, quali nodi Tor, Freenet o
remailer anonimi.
E questo è il massimo
effetto che il legislatore puo' ottenere,
essendo nell'impossibilità di vietare
"tout court" i sistemi crittografici
visto che essi permeano ormai tutta l'informatica;
pensiamo ad applicazioni quali la firma digitale
o l'e-commerce.
Si potrebbe continuare, perchè
l'articolato contiene altre questioni di base,
quali la parificazione tra immagini reali
ed immagini virtuali al fine della commissione
di reati legati alla pornografia minorile,
in cui quindi il reato apparente e quello
reale vengono kafkianamente equiparati, ma
la trattazione si allungherebbe molto.
Sono sicuro che l'Articolato
Tanga sia soprattutto il frutto di un lavoro
onesto e professionale di chi ha per scopo
principale quello consentire la repressione
dei reati. Come in tutte le cose, la soluzione
che verrà individuata dovrebbe essere
frutto del bilanciamento tra questi e quei
giuristi e legislatori che hanno il diritto,
ed istituzionalmente anche il dovere, di difendere
i diritti civili costituzionali dei cittadini.
Si tratta pero' di una classe di persone che,
particolarmente dopo l'11 settembre, pare
andata in vacanza in tutto il mondo.
Chi può allora fare da
forza equilibratrice? Chi eviterà che
vengano commessi errori grossolani con risultati
liberticidi e di incertezza del diritto terrificanti?
Marco Calamari
Le precedenti release di Cassandra Crossing
sono qui
Fonte: Punto-informatico.it
Questo articolo, come tutti i contenuti di Punto
Informatico (salvo diverse indicazioni) sono
pubblicati secondo la licenza di utilizzo
di Creative
Commons
inpagina
|
Software motori di ricerca - Guadagnare
Online
Affari-web.it
non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti dei link
segnalati. Le foto inserite in alcune pagine sono state tratte liberamente
dal web (non si specificava alcun diritto) e chiunque ne detenga i diritti
può contattarci per la rimozione. Tutti i marchi citati appartengono
ai loro proprietari.
|