Torra Annunziata (NA) - Il canone
che Telecom Italia chiede all'utenza è
illegittimo. Questa sentenza, destinata a
suscitare clamore, proviene dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, l'avvocato Prof.
Giuseppe D'Angelo, che ha accolto la denuncia
di un utente.
Si ripete quindi il caso di
una condanna originata dalla segnalazione
di un unico consumatore: dopo la multa, comminata
a TIM dall'Antitrust ecco che la denuncia
di un utente telefonico porta ad una nuova
condanna, che in questo caso obbliga Telecom
Italia al rimborso dell'importo dei canoni
percepiti e al pagamento delle spese di giudizio.
"Il Giudice - fa sapere
il Codacons - dopo aver esaminato il disposto
dell'art. 3 del D.P.R. n° 318/97 (che
impone alla Telecom l'incarico di fornire
"il servizio universale" su tutto
il territorio nazionale), ha ritenuto che
il servizio consiste nella fornitura di alcuni
servizi, ma nella norma non viene nominato
il canone di abbonamento. Il comma 4 infatti
attribuisce il servizio alla società
Telecom S.p.A. ed aggiunge che suddetto servizio
viene effettuato dallo stesso gestore, ma
dal 1° Gennaio 1998, può essere
espletato anche da altre società di
telecomunicazioni".
L'associazione di consumatori
sottolinea che l'importante onere, quello
del servizio universale, "deve essere
sopportato solo ed esclusivamente, come dice
il legislatore:
- dagli operatori che gestiscono reti pubbliche
di telecomunicazioni;
- dai fornitori di servizi di telefonia vocale
accessibili al pubblico;
- dagli organismi che prestano servizi di
comunicazioni mobili e personali".
"Gli utenti finali - conclude
l'associazione - sono esclusi dall'onere di
costi aggiuntivi, compreso il pagamento del
canone di abbonamento richiesto dalla Telecom".
Il Giudice di Pace partenopeo
non ha trascurato di affrontare l'aspetto
relativo alla clausola contrattuale che vincola
l'utente al pagamento del canone: la sentenza
definisce che il contratto di utenza telefonica
intervenuto tra le parti è un "contratto
di adesione".
In quanto tale, è necessario
verificare la eventuale vessatorietà
della clausola che prevede il pagamento del
canone di abbonamento, facendo riferimento
all'art. 1469 bis del Codice Civile. La clausola
predisposta da Telecom Italia, secondo il
Giudice, genera uno squilibrio tra diritti
e obblighi: dal lato dell'utente, al pagamento
del canone, non corrisponderebbe infatti alcun
servizio erogato dall'operatore. Di conseguenza
si creano situazioni ritenute paradossali,
come il pagamento del canone di linea in un
periodo (bimestre) in cui l'utente non ha
generato traffico telefonico di alcun genere.
La clausola è quindi considerata ingiusta
e vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis
del Codice Civile e, quindi, è stata
dichiarata inefficace.
"Tale sentenza - come conclude
il Codacons - apre la strada a oltre 20 milioni
di cause analoghe dinanzi ai Giudici di pace,
da parte degli utenti Telecom ancora costretti
a versare l'odioso canone. Se anche altri
giudici concorderanno con la decisione del
GdP di Torre Annunziata, svariati miliardi
di euro dovranno uscire dalle casse dell'azienda
telefonica per rientrare nelle tasche degli
utenti".
Dario Bonacina
Fonte: Punto-informatico.it
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