Roma - È ormai da molto
tempo una preoccupazione di moltissimi lettori
che scrivono a Punto Informatico per sapere
se i telefonini di nuova generazione, capaci
di ricevere le trasmissioni televisive, richiedano
il pagamento del canone e se lo stesso debba
accadere con i già diffusissimi personal
computer. Una questione aperta e che riguarda
soltanto chi possegga uno o più di
questi dispositivi e non disponga di altri
apparecchi radiotelevisivi: la normativa come
noto impone un unico pagamento anche in presenza
di una molteplicità di dispositivi
di ricezione.
Una vicenda resa complessa
dal fatto che tira in ballo responsabilità
di organismi ed agenzie differenti. Alcune
prime risposte sono giunte a Punto Informatico
dall'Agenzia delle Entrate, in particolare
dal dott. Vincenzo Busa, direttore centrale
Normativa e Contenzioso dell'ente. Ecco cosa
ne è venuto fuori.
Punto Informatico: Cerchiamo
di far chiarezza: se si possiede un PC o un
cellulare capace di ricevere il segnale televisivo
il canone è dovuto? Gli operatori del
servizio telefonico degli abbonamenti RAI,
il numero a pagamento 199, sostengono che
il contribuente debba pagare. Come stanno
le cose?
Vincenzo Busa: Sulla questione l'amministrazione
finanziaria non si è pronunciata in
via ufficiale, la risposta dipende dalla circostanza
che, nei casi sopra menzionati, si configuri
il presupposto d'imposta, come delineato più
volte dalla Corte Costituzionale.
PI: Cosa intende?
VB: In varie sentenze, la Corte Costituzionale
e la Corte di Cassazione hanno ricostruito
il canone radiotelevisivo alla stregua di
un'imposta e non di una tassa e, quindi, di
prestazione dovuta non in funzione della fruizione
di un particolare servizio, bensì in
funzione della semplice detenzione di un qualunque
apparecchio astrattamente idoneo a captare
l'emittenza radio televisiva.
PI: Le conseguenze sembrano
ovvie...
VB: Alla luce dei principi elaborati dalla
giurisprudenza costituzionale e di legittimità
deve ritenersi che laddove il personal computer
o il videofonino costituiscono apparecchi
astrattamente atti alla ricezione di programmi,
per il possesso degli stessi dovrà
essere corrisposto il canone radiotelevisivo.
PI: Chiarito questo punto, su
cui molto si è dibattuto dentro e fuori
dalla rete, qual è la procedura di
accertamento prevista per verificare se il
contribuente paghi il dovuto?
VB: In questo senso si fa presente che l'articolo
17 del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938,
n. 246, al fine di consentire un monitoraggio
sui potenziali contribuenti, prevede in prima
battuta l'obbligo di tenuta di particolari
registri di carico e scarico in capo ai riparatori,
ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti
di vendita in genere di apparecchi e materiali
radioelettrici, dai quali gli organi competenti,
in sede di accertamento, possono desumere
le generalità degli acquirenti dei
medesimi apparecchi o comunque dei soggetti
cui questi sono destinati.
PI: Chi procede materialmente
all'accertamento?
VB: L'articolo 24 di quel decreto regola espressamente
la materia dell'accertamento, prevedendo,
nello specifico, che "Sono competenti
all'accertamento delle violazioni alle disposizioni
del presente decreto gli organi cui, a norma
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete
l'accertamento delle violazioni alle leggi
finanziarie, gli ispettori ed i procuratori
delle tasse ed imposte indirette sugli affari,
(gli ufficiali, sottufficiali e militi della
M.V.S.N.) in servizio effettivo, nonché
i funzionari della RAI in numero non superiore
a 50, espressamente riconosciuti idonei ed
abilitati con decreto del Ministro per le
finanze, emanato di concerto col Ministro
della giustizia e col Ministro per l'interno.
Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione
delle penalità stabilite dal presente
decreto, e per la definizione delle relative
controversie si osservano le disposizioni
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata".
PI: Molti segnalano la ricezione,
anche più volte l'anno, di lettere
che sollecitano il pagamento del canone. Di
che si tratta?
VB: Un eventuale atto di accertamento o la
richiesta del pagamento del canone è
rivolto necessariamente nei confronti del
possessore di qualunque apparecchio atto alla
ricezione di programmi radio televisivi, in
quanto soggetto passivo del tributo.
Al di là di questa osservazione il
quesito posto coinvolge aspetti di tipo operativo
meglio conosciuti dall'Ufficio URAR di Torino.
PI: Approfondiremo al più
presto anche con URAR. Cosa avviene qualora
un contribuente non paghi il canone? Che tipo
di sanzioni sono previste?
VB: Per le sanzioni applicabili nei casi di
mancato pagamento del canone o mancata osservanza
degli obblighi connessi al pagamento dello
stesso, si fa presente che l'entità
e le modalità di pagamento delle sanzioni
sono stabilite dagli articoli 19 e seguenti
del regio decreto legge 21 febbraio 1938,
n. 246, come modificato dal D. Lgs. 18 dicembre
1997, n. 473.
PI: Parliamo quindi di una sanzione
amministrativa che può arrivare ad
un milione di vecchie lire
VB: Gli articoli 19, 20 e 22 stabiliscono
le sanzioni dovute per i detentori di apparecchi
che non provvedono al pagamento del canone
o che vi provvedono tardivamente e per i soggetti
obbligati alla tenuta dei registri di carico
e scarico che non ottemperino agli obblighi
previsti dalla legge.
a cura di Paolo De Andreis
Fonte: Punto-informatico.it
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