Milano - Si è chiusa
con una ordinanza del Tribunale di Milano
una nuova puntata sul fronte della diffusione
in rete di partite di calcio in violazione
dei diritti di SKY
Italia, una ordinanza di grande rilievo,
perché ribadisce importanti garanzie
per i provider italiani sulla questione delicatissima
del filtraggio degli IP.
In sostanza SKY Italia, oltre
a ricorrere contro il sito Tvgratis.net per
la messa in rete di link e software che consentivano
agli utenti di accedere a partite diffuse
illecitamente da server cinesi, aveva anche
chiesto che Telecom
Italia fosse considerata responsabile
per la mancata inibizione degli IP di quel
sito e di un suo mirror. Una richiesta, quest'ultima,
che il giudice ha rigettato in toto.
Nella sua ordinanza del 5 giugno,
infatti, il giudice De Rosa fa esplicito riferimento
al fatto che Telecom svolge esclusivamente
l'attività di access provider e, come
tale, non può essere considerata corresponsabile
di illeciti. Una garanzia, peraltro, prevista
dal decreto legislativo 70/2003 (art. 14.1)
che recita:
"Nella prestazione di un
servizio della società dell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, o nel fornire un
accesso alla rete di comunicazione, il prestatore
non è responsabile delle informazioni
trasmesse a condizione che: / a) non dia origine
alla trasmissione; / b) non selezioni il destinatario
della trasmissione; / c) non selezioni né
modifichi le informazioni trasmesse)".
Ma c'è di più.
Il blocco dell'IP dei siti, spiega il magistrato,
può avvenire soltanto dietro esplicita
richiesta dell'autorità giudiziaria
o di determinate amministrazioni solo nel
caso in cui chi produce l'illecito online
non cessi la propria attività. L'articolo
14.3 dello stesso decreto, infatti, offre
a magistratura e PA un potere esercitabile
nell'eventuale fase esecutiva ma, appunto,
solo in caso di inadempimento dell'autore
dell'illecito rispetto all'ordine di porvi
fine.
Questo significa, in buona sostanza,
che Telecom non dovrà porre in atto
alcuna misura di blocco nell'accesso al sito
e al suo mirror fino a quando non vi sarà
un ordine esecutivo in questo senso. Un ordine
che con ogni probabilità non verrà
emesso in quanto entrambi i siti sono stati
ormai disattivati dal loro webmaster che,
secondo l'ordinanza, si sarebbe trovato dinanzi
ad una sanzione di 30mila euro per ogni giorno
di ritardo nel cancellare quei link e gli
altri materiali del caso.
Di interesse segnalare che il
webmaster si è impegnato in fase dibattimentale
in più occasioni a rimuovere il materiale
contestato da SKY Italia, un impegno di cui
il giudice ha preso atto nell'ordinanza, in
cui stabilisce che l'owner di quei siti non
possa più, "direttamente o per
interposta persona", mettere a disposizione
siti che pubblicizzano i server cinesi o i
materiali, link compresi, che consentano la
fruizione di quelle partite. La questione
è stata liquidata imponendo al webmaster
il solo pagamento delle spese processuali,
pari a 5200 euro.
Di seguito il commento
di Andrea Monti, avvocato ed esperto di cose
della rete.
Il 3 giugno 2006 il Tribunale
di Milano, sezione specializzata per la proprietà
intellettuale, ha
deciso su un ricorso presentato da SKY
Italia contro Telecom Italia e contro il gestore
di un sito che linkava server dai quali vedere
le "famigerate" partite di calcio.
Il provvedimento ha ritenuto
illecito il comportamento di chi "favorisce"
la circolazione degli stream delle partite
pubblicando link ad altri siti (anche se su
questo ci sarebbe qualcosa da dire), ma nello
stesso tempo ha chiaramente affermato che
un internet provider non è automaticamente
responsabile di ciò che accade sulla
rete.
Si è conclusa dunque
con una nuova sconfitta l'ennesima battaglia
della guerra senza quartiere ingaggiata da
SKY contro i siti che linkano le partite di
calcio rese disponibili in rete da server
cinesi e che lo scorso 8 febbraio aveva visto
appunto SKY subire lo smacco della riapertura
di coolstreaming.it e calciolibero.it, di
primo acchitto chiusi dalla Guardia di finanza
e poi dissequestrati dal magistrato (il testo
del provvedimento è disponibile su
questa pagina).
Benché, tornando all'ordinanza
di Milano, al gestore del sito sia stato imposto
di cessare immediatamente di pubblicare link,
mirror e software "strumentali"
alla violazione dei diritti di SKY, l'emittente
non è riuscita in quello che sembra
l'obiettivo primario delle major dell'audiovisivo:
far passare il principio che ISP e compagnie
telefoniche sono - per il solo fatto di consentire
l'accesso alla rete - responsabili di ciò
che fanno persone dislocate - come in questo
caso - letteralmente dall'altra parte del
mondo.
Si tratta chiaramente di un
principio assurdo, perché equivarrebbe
a ritenere chi gestisce le autostrade legalmente
responsabile del fatto che anche i criminali
le utilizzano. Ciò non toglie però
che, dal punto di vista delle major dell'audiovisivo,
sia più semplice attuare un pressing
giudiziario sulle compagnie telefoniche, in
modo che siano queste ultime a prendersela
con gli utenti, risparmiando così tempo
e soldi.
Se passasse la tesi sostenuta
da SKY e dalle altre società dell'intrattenimento,
infatti, l'ISP si troverebbe nella condizione
di dover sistematicamente denunciare i propri
utenti o, comunque, in quella di dover staccare
la connettività dei propri abbonati
per evitare, così, di essere chiamati
in giudizio a rispondere dei danni.
Il tema, però, è
tutt'altro che nuovo.
Già dieci anni fa ALCEI
aveva denunciato
i rischi derivanti dal coinvolgimento automatico
degli ISP, e successivamente la non responsabilità
dell'internet provider è stata anche
sancita anche a livello comunitario (con la
direttiva 31/00/CE, recepita anche in Italia).
E anche il giudice milanese è esplicito
fino alla brutalità, nel rigettare
la tesi di SKY: "la domanda cautelare
? in quanto proposta nei riguardi di Telecom
Italia ? appare prima facie destituita di
fondamento, per l'insuperabile ostacolo costituito
dal disposto dell'art. 14 1° co. D.leg.vo
70/2003 sancente l'irresponsabilità
del "prestatore" del "servizio
della società dell'informazione consistente...
nel fornire un accesso alla rete di comunicazione..."("access
provider", qui Telecom), a meno che l'operatore
non compia attività incisive sulla
trasmissione e le informazioni".
Evidentemente, però,
questa scelta "non piace" e quindi,
se non la si può (ancora) cambiare
con la legge, si prova a raggiungere il risultato
tramite i processi: a furia di "tirare
spallate" la porta si dovrà pur
sfondare!
Putroppo, a quanto pare, è solo questione
di tempo, vista l'aggressività e l'ostinazione
dei lobbisti di settore che stanno premendo,
sia a livello comunitario, sia a livello nazionale,
per ottenere ulteriori inasprimenti della
legge sul diritto d'autore.
avv. Andrea Monti
www.ictlex.net
Fonte: Punto-informatico.it
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