Roma - Talvolta, certi esiti
giudiziari sono più allarmanti dei
fatti di cronaca che vi stanno alla base.
Tra questi, considerata la rilevanza telematica
del caso, segnalo la prima (a quanto mi risulta)
condanna
per diffamazione a mezzo blog.
Premetto che sull'illiceità di quanto
pubblicato si potrà discutere all'infinito.
E siccome non sono un giudice, mi astengo
da giudizi sul punto. Ognuno potrà
fare le proprie considerazioni, in coscienza.
Piuttosto, come anticipato, la sentenza fissa
un principio allarmante che rischia di avere
applicazione futura in altre decisioni.
Il fatto è molto semplice:
su un blog sono pubblicati alcuni post (e/o
semplici commenti?) ritenuti diffamatori.
Le persone menzionate sporgono querela e il
procedimento si avvia (con tanto di perquisizione
presso l'abitazione del blogger ? incidentalmente
un giornalista). In questi giorni arriva la
motivazione della condanna.
Il punto critico della sentenza
linkata, scremando tutte le questioni che
non riguardano la Rete, è soltanto
uno, scritto a chiare lettere dal Giudice:
"Va subito detto che, essendosi provato
ut supra che il M. era il soggetto che aveva
la disponibilità della gestione del
blog (noto con il nick di Generale Zhukov,
ndr.), egli risponde ex art. 596 bis c.p.,
essendo la sua posizione identica ad un direttore
responsabile".
Per la verità, le sentenza
sembra non poco confusa, volta com'è
all'individuazione del blogger-titolare piuttosto
che dell'autore dei post.
Questo, infatti, uno dei due
temi d'indagine fissati dal Giudice: "Se
gli articoli diffamatori pubblicati sul blog
(...) siano riconducibili all'attuale imputato
(e quindi, per l'effetto, se l'attuale imputato
si identifichi con il Generale Zhukov e se
questi fosse, in sostanza, il direttore del
blog)". In altri passaggi, però,
sembra focalizzarsi sull'autore. Cosa giuridicamente
più corretta, almeno per un blog, ma
segno di contraddizione.
Il nocciolo della questione,
ancora, è se il titolare di un blog
possa essere parificato (giuridicamente) ad
un direttore responsabile di una testata giornalistica
e se, pertanto, debba rispondere anche per
il fatto altrui (ad esempio, per quanto scritto
dall'anonimo di cui si fa cenno nella sentenza).
Come detto, per il Tribunale di Aosta, la
soluzione è affermativa, ma tale conclusione
merita nette censure.
Anche se, nel prosieguo della
sentenza, si precisa che è ritenuto
direttore responsabile colui che ha il controllo
su post e commenti, potendo-dovendo rimuoverli
se illeciti, ciò non può comportare,
di per sé, una formale condanna (aggiunta,
rispetto all'imputazione formulata dal pubblico
ministero) in applicazione dell'art. 596-bis
c.p. (che si riferisce chiaramente al direttore,
al vicedirettore e all'editore, non agli autori).
I motivi, contrari, alla recente
pronuncia di Aosta sono tutti elencati in
un chiaro articolo
di Zeno-Zencovich che, malgrado la l.
62/2001 sui prodotti editoriali, è
ancora attuale. E, chi scrive, aveva pubblicato
qualcosa di molto più modesto, su un
tema contiguo, proprio su PI.
In buona sostanza, oltre ad
ostare un evidente motivo "fisico-terminologico"
(la stampa non può prescindere da una
riproduzione tipografica), se il sito non
è registrato come testata telematica
(donde, se vogliamo, il possibile superamento
del primo punto), ogni allargamento della
definizione di stampa contenuta nella l. 47/48
corrisponde ad analogia (in malam partem)
che, nel diritto penale, è notoriamente
vietata.
Non è possibile, dunque,
procedere ad un ragionamento come questo:
"Se il titolare del blog, al pari di
un direttore della stampa, ha il potere di
controllo, allora a quest'ultimo è
equiparato a tutti gli effetti, compresi quelli
penali".
E volendo spingerci oltre, si
può anche sostenere che non sussiste,
contrariamente a quanto sentenziato dal Giudice
di Aosta, un dovere di controllo da parte
del blogger. Tra gli altri motivi, varrebbe,
infatti, la pena di domandarsi se sia applicabile
il d.lgs. 70/2001 (in particolare, l'art.
14) che prevede, come regola, l'irresponsabilità
di alcuni prestatori di servizi della società
dell'informazione (qualità, comunque,
da verificare caso per caso).
In conclusione, se il nocciolo
della questione è quello della responsabilità
penale anche per post o commenti scritti da
terzi rispetto al blogger, ci si augura che
l'orientamento di Aosta non sia seguito da
altri giudici.
Avv. Daniele Minotti
www.studiominotti.it
www.minotti.net
Fonte: Punto-informatico.it
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