Roma - Se avessimo posto questa
domanda 5 o 10 anni fa, molti avrebbero sgranato
gli occhi. Fortunatamente oggi il problema
dell'accessibilità ai siti web da parte
delle persone diversamente abili è
noto alla stragrande maggioranza dei professionisti
della Rete. Tuttavia, sebbene la situazione
sia assai migliorata rispetto a qualche anno
fa, permangono fraintendimenti e punti critici.
Che cos'è l'accessibilità?
Il concetto di accessibilità dei siti
web non è facile da definire. Poiché
dal 2004 esiste in Italia una legge (L. 9
gennaio 2004 n. 4) che regolamenta la materia,
conviene partire dalla definizione di accessibilità
contenuta nell'art. 2 di questa legge:
"accessibilità:
la capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi
e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari"
Questa definizione non richiede
molte spiegazioni. I siti web devono essere
realizzati in modo tale che chiunque possa
accedervi ed utilizzarli, reperendo le informazioni
in essi contenute.
Esistono delle regole tecniche
che, se rispettate, garantiscono la certezza
di creare un sito accessibile, anche se non
si deve mai sottovalutare l'importanza di
effettuare una verifica sul campo, con il
coinvolgimento di persone disabili, sebbene
questo aspetto non sia obbligatorio per legge.
Chi ne beneficia
Le regole tecniche dettate per
garantire l'accessibilità dei siti
web si rivolgono anzitutto ai disabili ed
in particolare:
- ai non vedenti, che non possono vedere lo
schermo e si servono di programmi per la lettura
dello schermo o browser vocali, che interpretano
il codice HTML e danno un riscontro vocale
di ciò che appare sullo schermo, con
indicazioni aggiuntive utili per cogliere
la presenza di particolari oggetti, quali
liste, tabelle, moduli, frames;
- agli ipovedenti, persone che presentano
limitazioni più o meno gravi alla funzionalità
visiva, i quali hanno difficoltà nel
leggere caratteri molto piccoli, oppure utilizzano
opzioni di personalizzazione dello schermo,
che possono stravolgere il normale layout
delle pagine, senza contare i problemi legati
ai contrasti di colore;
- agli ipoacusici, che non possono sentire
le parti audio del sito;
- ai dislessici e ad altri disabili cognitivi,
i quali possono trovare difficoltà
nel leggere ed interpretare correttamente
il testo delle pagine web;
- ai disabili motori con problemi agli arti
superiori, per i quali si deve garantire che
l'interazione con il sito web sia possibile
anche mediante dispositivi di input diversi
da tastiera e mouse.
Gli accorgimenti che si devono
adottare per rendere un sito accessibile risultano
utili anche agli utenti normodotati. Basti
pensare alla chiarezza dei testi, al mancato
uso di colori sfumati o effetti grafici eccessivamente
disturbanti ecc.
Un esempio assai interessante
di questo "effetto collaterale"
dell'accessibilità è dato dalle
versioni dei siti web per computer palmari
e cellulari. A quanti è capitato di
usarli non solo con questi dispositivi, ma
anche con il proprio pc multimediale, perché
si caricano più velocemente e consentono
di giungere più rapidamente alle informazioni
di nostro interesse?
Vediamo ora nello specifico
le regole tecniche che consentono di garantire
l'accessibilità.
Già nel 1995 all'interno del W3C fu
creata la WAI (web accessibility iniziative),
con il compito di definire delle regole che
garantissero l'accessibilità non solo
ai contenuti web, ma anche agli user agents
ed agli strumenti per la creazione di pagine
web. Sono stati prodotti diversi documenti
contenenti raccomandazioni, che nel corso
degli anni si sono imposte come standard al
pari di HTML, XHTML ed altri standard prodotti
dal W3C.
Le legislazioni nazionali, prima
fra tutte quella degli Stati Uniti, si sono
ispirate a queste linee guida per dettare
regole vincolanti. Ciò vale anche per
la L. 4/2004, cosiddetta "Legge Stanca",
dal nome del ministro per l'innovazione Lucio
Stanca.
Sia le linee guida del W3C per
l'accessibilità dei siti web sia la
Legge italiana individuano diversi livelli
di accessibilità, ai quali corrispondono
regole tecniche sempre più stringenti.
Il W3C ha individuato tre livelli di accessibilità,
mentre la Legge italiana prevede due livelli:
il primo, basato sull'applicazione di 22 requisiti
di tipo oggettivo, è obbligatorio per
le Pubbliche Amministrazioni e per i siti
di pubblica utilità o di aziende che
ricevono finanziamenti pubblici; il secondo,
basato su una valutazione di tipo soggettivo,
è facoltativo.
Chi rispetta i diversi livelli
di accessibilità può esporre
sul proprio sito un apposito bollino, che
ne attesta la conformità alle specifiche
regole tecniche.
Dove reperire maggiori informazioni?
Sono molti i siti che si possono
consultare per reperire informazioni su questo
argomento. Il testo integrale della L. 4/2004
ed i relativi decreti attuativi si trovano
a questo indirizzo.
Esistono poi molti siti tematici,
contenenti manuali, articoli, traduzioni,
forum. Segnaliamo:
http://www.webaccessibile.org:
accessibilità e standard W3C (sito
nato dalla collaborazione tra la sezione italiana
dell'IWA/HWG e Human di Bazzman.com);
http://www.bazzmann.com: accessibilità,
usabilità, standard W3C, webdesign
(sito creato e gestito da Marco Trevisan);
http://www.webxtutti.it: sito nato dal progetto
Infoweb della fondazione Ugo Bordoni, dedicato
all'accessibilità ed all'usabilità
del web;
http://www.webusabile.it: risorse on-line,
articoli, libri, linee guida, mailing-list
sull'usabilità, nato per iniziativa
di Marco Sangalli e di Etnoteam;
http://www.diodati.org: traduzioni dal W3C
e temi di accessibilità, curato da
Michele Diodati, autore tra l'altro di un
CMS per la creazione di blog accessibili;
http://www.fucinaweb.com: idee per forgiare
siti accessibili ed usabili; raccolta di articoli,
recensioni ed interviste sugli argomenti dell'accessibilità,
usabilità e webdesign, curato da Antonio
Volpon (in questo sito trovate anche in mio
articolo sull'accesso al web da parte dei
non vedenti);
http://www.webimpossibile.net: internet, comunicazione,
diritto: riflessioni giuridiche sui diversi
aspetti del web, compresa l'accessibilità,
curato da Giovanni Acerboni e Lorenzo Spallino.
Sebbene la legislazione italiana si discosti
leggermente dalle linee guida dettate dal
W3C, è sicuramente opportuno conoscerle.
Il testo integrale (in inglese) delle 14 linee
guida, conosciute con il nome di Web contents
accessibilità guidelinews (WCAG).
Paolo Graziani e Laura Burlagli nel sito dell'Istituto
Nello Carrara del CNR hanno scritto una traduzione
delle linee guida, aggiungendovi dei consigli
pratici. Potete leggerla a questo
indirizzo.
Attualmente il WAI sta sviluppando
una nuova versione delle linee guida, la 2.0.
Tuttavia, per ora non possiamo che rifarci
alla versione 1.0 del maggio 1999.
In generale l'applicazione delle
linee guida WAI non è difficile, richiede
solo un minimo di attenzione. Non si può
tuttavia negare che alcune regole siano di
difficile applicazione, vuoi per la loro genericità
(es.: il testo dev'essere semplice e chiaro),
vuoi per l'effettiva impossibilità
di prescindere dall'uso di determinate tecnologie
non standard, come Java e ActiveX, specie
per i siti di commercio elettronico.
Il quadro normativo
La legislazione italiana è
all'avanguardia per quanto riguarda i temi
dell'accessibilità. Limitandoci al
campo delle tecnologie, i disabili hanno diritto
di ottenere dal Servizio Sanitario Nazionale
la fornitura totale o parziale di quasi tutte
le tecnologie assistive oggi esistenti.
La L. 4/2004 obbliga le Pubbliche
Amministrazioni, le aziende che forniscono
servizi pubblici e le aziende di trasporto
e di telecomunicazione a prevalente partecipazione
di capitale pubblico, a realizzare siti accessibili,
cioè siti che rispettano i 22 requisiti
tecnici contenuti nel D.M. 8 luglio 2005 n.
183. Le aziende private escluse da tale obbligo
sono incentivate al rispetto dei requisiti
tecnici mediante la possibilità di
esporre un bollino, che attesta il diverso
grado di accessibilità del sito web.
La legge prevede delle sanzioni
per chi non realizza o adegua i siti web alle
nuove regole. In particolare, il contratto
tra l'azienda proprietaria del sito e quella
incaricata di realizzarlo è nullo se
non prevede il rispetto dell'accessibilità
o se comunque porta alla realizzazione di
un sito non accessibile. C'è anche
una responsabilità disciplinare del
dirigente incaricato dell'attuazione della
legge, che tutte le Pubbliche Amministrazioni
devono nominare.
Non è, invece, previsto
un diretto risarcimento per il singolo disabile
che non può accedere ad un determinato
sito. Tuttavia la Legge 1 marzo 2006 n. 67
(Misure per la tutela giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazioni)
apre nuove possibilità in questo senso.
Naturalmente si spera sempre
di non dover ricorrere a questi strumenti,
ma che sia sufficiente diffondere a tutti
i livelli la cultura dell'accessibilità
per poter avere un numero sempre maggiore
di siti web veramente accessibili e fruibili
da tutti.
La Legge prevede due tipi di
valutazione dell'accessibilità dei
siti web:
- valutazione oggettiva: navigando nelle pagine
web e controllando il codice HTML delle pagine
si verifica il rispetto dei 22 requisiti tecnici
contenuti nell'allegato A del D.M. 8 luglio
2006 n. 183; in particolare si devono utilizzare
diversi browser, con e senza supporto di javascript,
applet ed altre tecnologie non standard, con
diverse risoluzioni dello schermo e provando
ad utilizzare gli strumenti offerti dai browser
per migliorare la leggibilità delle
pagine da parte degli utenti ipovedenti;
- valutazione soggettiva: condotta da un pool
di esperti, comprendenti anche persone con
diverse disabilità, consente di verificare
la facilità d'uso e la piena corrispondenza
delle soluzioni alternative predisposte in
presenza di singoli contenuti o pagine non
accessibili nella loro versione standard.
L'accessibilità dev'essere
tenuta presente fin dal momento della progettazione.
Ciò consente di creare un sito ben
strutturato, di separare nettamente gli elementi
strutturali dal contenuto, il che rende più
semplice la gestione del sito da parte del
webmaster.
Se l'accessibilità è tenuta
presente fin dal momento della progettazione,
assieme all'usabilità ed alla veste
grafica, non vi sono costi aggiuntivi, poiché
il "costo" dell'accessibilità
rientra nel costo globale di progettazione.
Il discorso è diverso
se si deve adeguare un sito preesistente.
A volte sarà meno costoso riprogettare
il sito da zero, mentre in altri casi, se
il sito è già ben strutturato
e la presentazione grafica è ottenuta
tramite i CSS, sarà sufficiente effettuare
poche modifiche, quali aggiungere le descrizioni
alternative per le immagini significative,
aggiungere elementi di contestualizzazione,
creare una mappa del sito, rendere accessibile
il motore di ricerca e gli altri moduli presenti
nel sito mediante la corretta marcatura delle
etichette dei campi.
In alcuni casi, per rendere
accessibile un sito particolarmente complesso,
può essere opportuno elaborare una
o più skin alternative. Si tratta semplicemente
di creare uno o più layout differenti
da quello standard, che però presentino
gli stessi contenuti, soltanto disposti in
modo diverso o con caratteri di dimensioni
maggiori e con un contrasto cromatico più
elevato. L'utente potrà scegliere la
skin che meglio si adatta alle proprie esigenze.
I vantaggi dell'adeguamento
del sito web alle regole tecniche che ne garantiscono
la piena accessibilità sono evidenti,
sia in termini di immagine, sia per l'aumento
di potenziali utenti e per la loro fidelizzazione.
Il rispetto delle regole tecniche dell'accessibilità
migliora anche il posizionamento del sito
nei motori di ricerca. Sebbene non siano noti
i criteri utilizzati dai diversi motori di
ricerca per assegnare il ranking ai siti che
vengono indicizzati automaticamente, è
certo che l'uso di una DTD (document type
declaration) pubblica, l'uso di testi alternativi
per le immagini, l'esplicita dichiarazione
della lingua in cui è scritto il testo
ed altri accorgimenti legati all'accessibilità
influiscono positivamente sul posizionamento
del sito.
Nella primavera del 2006 Google,
il principale motore di ricerca, ha lanciato
in via sperimentale un servizio chiamato Google
Accessible Search, che dovrebbe porre ai primi
posti tra i risultati quei siti che rispettano
le regole tecniche sull'accessibilità.
Attualmente non è possibile esprimere
un giudizio esaustivo su questo servizio,
dato che i siti che rispettano le linee guida
del W3C sull'accessibilità sono relativamente
pochi rispetto allo sterminato numero di pagine
web indicizzate da Google, quindi si possono
ottenere buoni risultati solo su ricerche
specifiche, come ad es. la ricerca di informazioni
relative alle associazioni dei disabili o
alle tecnologie assistive.
La creazione di skin alternative
apre la possibilità di rendere navigabile
il sito anche con strumenti diversi dal computer,
quali palmari e smartphone, nei quali, date
le dimensioni ristrette del display, è
gioco forza necessario presentare i contenuti
in modo diverso.
Commissione
Osservatorio Siti Internet - Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti
Fonte: Punto-informatico.it
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